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I finanzieri di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Milano conformemente alla richiesta della Procura della Repubblica, per l’importo complessivo di 779.453.912 euro, nei confronti della società di diritto irlandese Airbnb Ireland Unlimited Company, titolare dell’omonima piattaforma di intermediazione di affitti brevi, nonchè di tre persone fisiche indagate, che hanno rivestito cariche di amministrazione all’interno della medesima impresa estera, negli anni dal 2017 al 2021.
L’esecuzione del provvedimento cautelare giunge al termine delle indagini condotte nei confronti della società estera, da cui è emerso che, con riguardo alle attivita condotte sul territorio italiano, non aveva effettuato la dichiarazione e il versamento (in qualità di sostituto d’imposta) di ritenute di ammontare pari all’entità del sequestro ottenuto dal Gip, calcolate in misura del 21 per cento su canoni di locazione breve per 3.711.685.297 euro corrisposti nel periodo 2017-2021 dagli ospiti delle strutture ricettive pubblicizzate dalla piattaforma, a fronte delle prenotazioni effettuate, importi successivamente retrocessi ai proprietari degli immobili, al netto della commissione addebitata per l’utilizzo della relativa infrastruttura digitale.
L’obbligo in capo alla società estera di prelievo alla fonte sulle somme versate dal conduttori ai locatori e di successivo versamento del tributo evaso è stato confermato dal doppio vaglio operato: dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza emessa il 2 dicembre 2022, che ha avuto ad oggetto la compatibilità con il diritto unionale della succitata normativa italiana introdotta nel 2017; dal Consiglio di Stato che, con la sentenza del 24 ottobre 2023, ha definitivamente confermato l’obbligo di applicazione della ritenuta alla fonte nei confronti della societa irlandese.
La misura cautelare reale, da eseguirsi anche ricorrendo agli strumenti della cooperazione giudiziaria internazionale, è fondata sulla contestazione del delitto di omessa dichiarazione fiscale, commesso dal 30 gennaio 2019 al 30 gennaio 2023 ed è motivata sia in funzione della successiva confisca obbligatoria, in forma diretta o per equivalente, che per il ritenuto pericolo di protrazione ed aggravamento delle conseguenze del reato, anche con riferimento al danno economico che dall’omesso versamento dell’imposta dovuta deriva agli altri operatori del settore che ottemperano al ruolo di sostituto d’imposta previsto.
Redazione Pressa
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