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Ceneri residue degli inceneritori e pozzi: la trasparenza calpestata

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Il diniego?totale o parziale a fornire i dati richiesti certamente getta una luce offuscata su due settori primari che sono a diretto contatto con salute e ambiente


Ceneri residue degli inceneritori e pozzi: la trasparenza calpestata
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Le ceneri residue degli inceneritori, le zone di rispetto e tutela dei pozzi e il ruolo di Atersir; possiamo affermare che gli articoli di legge della 152/06 in materia di trasparenza su rifiuti e acqua sono rispettati?

Ceneri

Mediamente con l’inceneritore di Modena vengono ad essere prodotte 55000 ton/anno di ceneri da smaltire (rifiuto speciale non pericoloso e pericoloso) da un monte rifiuti che si aggira tra 210000-240000 tonnellate all'anno.
Il primo aprile 2019 viene formulata la richiesta ad Atersir, in qualità di ente pubblico e referente del Comuni oltre che intermediario del rapporto con i vari gestori dei servizi e guidato da un pool di sindaci, un chiarimento in merito alla destinazione delle ceneri ricavate dall’incenerimento dei rifiuti a Modena.


La risposta dopo alcuni giorni a firma del direttore generale è la seguente:
Le ceneri derivanti da incenerimento sono classificate come rifiuti speciali, pertanto le informazioni richieste non sono in nostro possesso. Tali informazioni potranno essere richieste direttamente al Gestore del termovalorizzatore in indirizzo”.
In data 3 aprile la richiesta viene effettuata direttamente al gestore del servizio incaricato a Modena, Hera, allegando la lettera di risposta del dottor Belladonna Vito, direttore generale di Atersir. La risposta che segue da parte di Hera sostanzialmente è identica a quella di Atersis, nella quale si pone il diniego per il seguente motivo: 'In riscontro alla Sua richiesta del 03/04/2019, La informiamo che l’istanza di accesso non può essere accolta perché il diritto all’informazione di cui all’art. 43, comma 2°, t.

u.

e.

l.

può essere esercitato nei confronti del proprio Ente locale di appartenenza che, nel caso di un consigliere comunale, è il Comune. L’istanza in oggetto non può essere esercitata nei confronti della società Hera spa,  perché quest’ultima non si configura quale soggetto passivo della fattispecie di cui all’art. 43, comma 2° del  (T.U.E.L.), non essendo società di diritto speciale e non trovandosi in posizione di 'dipendenza' dall'ente locale di cui trattasi'.
A questo punto non è rimasto altro che chiedere di nuovo chiarimenti al referente istituzionale del consigliere Comunale (Atersir), e non al Comune in quanto come sempre avrebbe rimandato ad Atersir, allegando la risposta di Hera. La risposta di ATERSIR non si fa attendere:
Oggetto: servizio gestione rifiuti urbani: Termovalorizzatore di Modena - vostra richiesta del 15 aprile 2019_Prot. PG.AT 15.04.2019.0002672 Con riferimento alla richiesta pervenuta dall’intestato Consigliere Comunale avente ad oggetto i dati relativi alla destinazione e alla tipologia di trattamento che le ceneri del termovalorizzatore di Modena subiscono, nella considerazione che le stesse divengono “in parte anche rifiuti speciali pericolosi”, la scrivente Agenzia precisa quanto segue. Come già chiarito nella precedente comunicazione Prot. PG.AT 02.04.2019.0002353 l’Agenzia, in quanto ente pubblico, provvederebbe a trasmettere i dati richiesti senza ritardo, laddove ne fosse in possesso, tuttavia così non è poiché tali dati esulano dalla competenza funzionale dell’ente che non si estende ai rifiuti speciali.

Acqua

In data 24 aprile 2019, viene ad essere formulata la richiesta alla Regione Emilia Romagna, dopo contatto telefonico e su loro suggerimento, una richiesta scritta in merito alla assenza nella cartografia regionale dei punti di captazione dei pozzi acquedottistici , punti che sono indicati dall’art 94 della 152/06 come  identificativi delle misurazioni a tutela dei bacini idrici sotterranei, con le famose aree di tutela, rispetto, protezione e che lo stesso articolo di legge identifica come misura minima (200 metri dal punto di captazione) qualora le Regioni, non abbiano adottato misure maggiori di rispetto  come il Ministero dell’Ambiente auspica  nel suo sito (logicamente allargando tale area).

L’articolo 94 riveste una importanza enorme in tale ambito, in quanto elenca le attività che possono essere svolte su aree di rispetto, ma soprattutto elenca quelle che non possono essere svolte: dallo spandimento dei pesticidi alla realizzazione di assi viari, al deposito di rifiuti...

L’articolo in questione della 152, si inserisce in un contesto di tutela degli acquiferi profondi acquedottistici affiancando altre norme che si sono succedute successivamente come il decreto 192/2017, analisi del rischio, l’ISTISAN 14/21 del 2017, atto di indirizzo per regolamenti regionali, tutte volte a scongiurare accadimenti come quello dei PFAS in Veneto in cui una popolazione di mezzo milione di persone si è trovata ad essere intossicata da residui di produzione industriale scaricata nelle acque superficiali e profonde (prevenzione, principio di precauzione, analisi del rischio).

Veniva anche richiesto alle Regione: La motivazione che ha indotto la Regione ER a non allargare la zona di rispetto che lo stesso Ministero cita in: almeno 200 metri, essendo in questo caso un bacino importante per uso idropotabile e non dovendo ricorrere a normative ( vasche di laminazione) che non sono altro che il tentativo di ridurre a priori, un eventuale contaminazione.

Nel quesito posto alla Regione è stato utilizzato come modello esplicativo una urbanizzazione industriale attuale in corso nel Comune di Castelvetro su area parzialmente di rispetto, approvata in variante nel corso degli ultimi anni, con unica tutela, quella della Provincia di Modena relativa al divieto di deposito del conglomerato rifiuto, in tale area di rispetto, a differenza degli altri mappali, ma si potrebbero usare altri modelli , la stessa Bretella Campogalliano- Sassuolo transita (progetto) sul pozzo acquifero più importante di Modena, e su altri pozzi acquedottistici a fianco del Secchia e in aree di ricarica delle falde dirette.

Dopo 72 giorni arriva una risposta per mail  dalla Regione in cui si comunica che un solo pozzo viene utilizzato dal gestore, che l’area industriale alimentare di S eusebio, è compatibile con l’art 94, che l’area è sottoposta a vincoli del PTCP, senza mai citare l’ISTSAN o il 192, accettando la rete fognaria ex novo in tale urbanizzato industriale e le vasche di laminazione. In sostanza la realizzazione del comparto che ora non è alimentare, come afferma la Regione, a seguito di variante al PRG, avviene con le vecchie metodiche realizzative, senza alcuna seria programmazione a tutela di ambiente e salute e senza citare l’assenza della parola industriale nella zona di rispetto.
Curioso il fatto che si cita anche nella risposta la chiusura del pozzo acquedottistico Villa Fiocchi, 131, a solignano in zona ceramiche a lato della frattina nel 2007, mentre l’ASL nel 2014 rispose che il pozzo fu chiuso nel 2003.
Ricordo semplicemente che le normative in merito alla trasparenza nel settore idrico sono molto più stringenti di quello dei rifiuti, ed obbligano le istituzioni, le Ato (Atersir) e i gestori oltre alle Asl, a rispondere non solo ai consiglieri comunali, ma anche ai cittadini in toto , rendendo pubblico ogni atto relativo alla captazione, miscelazione, trattamento e distribuzione dell’alimento acqua.

Art 162/152/06:

ART. 162 (partecipazione, garanzia e informazione degli utenti) 1. Il gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantita' e qualita' delle acque fornite e trattate.
Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicita' dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonche' la perforazione di pozzi.
Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), delle regioni e delle province autonome di tutti i documenti, atti, studi e progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblicita' degli atti delle amministrazioni pubbliche.

Alcune norme regolano il rapporto trasparenza tra pubblico/pubblico/privato

  • Il decreto 33/2013 definito legge Trasparenza Anticorruzione esprime concetti molto chiari in relazione alla trasparenza
  • il dlgs 195 del 2015 così si esprime: L’autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse
  • Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell’ambiente.
  • Art 40/ legge 33/2013
  • articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
  • legge 16 marzo 2001, n. 108.

Conclusioni

Il ruolo di Atersir risulta centrale, non risponde in merito alla destinazione delle ceneri in quanto ritiene quelle 55000 tonnellate di rifiuti speciali non di sua competenza ma del gestore privato, in questo caso Hera, e quest’ultima non risponde ritenendosi giuridicamente non obbligata e vincolata dal TUEL ad una risposta ad un pubblico ufficiale(consigliere comunale) in quanto il referente di quest’ultimo è il sindaco e lei una Spa partecipata.

Appare evidente che il muro risulta ad essere invalicabile, quando gli attori istituzionali e privati partecipati collegati, rivendicano proprie discrezionalità interpretative in merito alle norme riportate su tematiche di primo piano, le ceneri degli inceneritori cittadini, chi perde è certamente lo Stato, cioè noi cittadini , che non è riuscito a rendere trasparente settori vitali dell’esistenza (acqua e rifiuti) nonostante le norme.

Il diniego  totale o parziale a fornire i dati richiesti certamente getta una luce offuscata su due settori primari che sono a diretto contatto con salute e ambiente, e che possono essere collegati tra loro per vari fattori ( vedi processo di Venezia DDA su presenza nei conglomerati stradali di 190111,190112, ceneri leggere e pesanti di inceneritori) o processi di Valdastico in Veneto. In un momento storico in cui la percezione del rischio per salute e ambiente sono motivati da dati reali ed in crescita costante questo atteggiamento non appare in linea con le normative.

Il fatto che si ometta di rispondere ergendo un muro invalicabile sulla destinazione di 55000 ton di ceneri pesanti e leggere (discarica, cemento, conglomerato, cementificio), valutazione della economicità, efficienza, efficacia, o di identificare i punti esatti di captazione al fine di comprendere se l’art 94 è rispettato, lascia certamente stupiti, ma occorre purtroppo farci l’abitudine in una Europa che marcia in senso opposto (l’Europa risponde a tutti i cittadini entro 3 giorni).

Monfredini Roberto-Medicina Democratica


Redazione Pressa
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