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Ci siamo arrivati alla fine. Il Presidente del Consiglio Draghi ha preannunciato l’obbligo vaccinale. Non passa giorno, ormai, che non si sposti in avanti il segno, in avanti verso la compressione dei diritti e della libertà. È tautologico, infatti, che l’introduzione di un obbligo sia sempre una limitazione della libertà. Il vero discrimine, eventualmente, attiene piuttosto alla motivazione, in un ordinamento democratico e liberale, nel quale i diritti inviolabili, tra i quali la libertà individuale, sono a fondamento stesso dell’esistenza dello Stato.
E per valutare quale sia la sottile linea di demarcazione, oltre la quale l’agire politico diventa prevaricazione dell’individuo, non possiamo che guardare alla Costituzione – quale legge fondativa della comunità Stato italiano – come al faro da seguire, così da sgombrare il campo da posizioni meramente ideologiche, partigianerie e, non escludiamo a priori l’ipotesi, interessi personali.
Se da un lato, infatti, l’art.
32 tutela la salute quale “fondamentale diritto dell’individuo” e “interesse della collettività”, dall’altro prevede che solo una legge (quindi solo il Parlamento) e non un decreto di qualunque tipo possa introdurre l’obbligo di un trattamento sanitario. Trattamento che non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Ma quali sono, nel concreto, i requisiti che la legge deve avere, per non essere in contrasto con questi principi costituzionali che subordinano, questo ha stabilito la Corte Costituzionale, la legittimità di tale obbligo all’imprescindibilità di un “corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite”.
La stessa Corte è arrivata a delineare, in varie sentenze, i tre presupposti affinché l’obbligo vaccinale possa ritenersi compatibile con i principi dell’art.
32 della Costituzione, concludendo che l’obbligo vaccinale non sia in contrasto con la Costituzione nel solo caso in cui sia volto anche a preservare lo stato di salute della collettività, si preveda che non abbia conseguenze negative sullo stato di salute del vaccinato e sia previsto un indennizzo nei casi di danni conseguenti la vaccinazione.
Lasciando un attimo da parte la condizione che prevedrebbe l’indennizzo, soprattutto alla luce della recentissima inspiegabile bocciatura dell’emendamento presentato da Fratelli d’Italia che ne chiedeva l’introduzione nella Legge di conversione del Decreto, focalizziamoci sulle altre due condizioni.
L’obbligatorietà, afferma la Corte, è in accordo con la Costituzione nel solo caso in cui il vaccino, oltre a preservare dal contagio la persona che lo riceve, abbia degli effetti protettivi anche nei confronti degli altri. In sostanza: non si può obbligare a un vaccino che non garantisca che il vaccinato non sia contagioso. I dati al riguardo non confermano affatto questa condizione, stando alle informazioni che arrivano da Israele, nonché dalle stesse indicazioni fornite dalle case farmaceutiche.
Ancora di più: la condizione che un trattamento sanitario, per essere obbligatorio, debba fornire sufficienti garanzie di non arrecare conseguenze negative al destinatario è smentita addirittura dalla stessa legge.
Il Decreto Legge 44/2021, dello scorso aprile, infatti, quello per intenderci che introduce l’obbligo di vaccinazione per i sanitari, prevede tra l’altro anche il cosiddetto “scudo penale” per gli operatori impegnati nell’effettuazione dei vaccini durante l’attuale campagna, nel caso in cui questi abbiano seguito i protocolli e le indicazioni. Ma quali sono i reati dai quali la norma citata esclude la responsabilità? Sono l’omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2.
In buona sostanza la stessa legge ammette a priori la possibilità che vi possano essere conseguenze negative – fino addirittura alla morte – dovute a questa vaccinazione, tanto che si preoccupa di salvaguardare penalmente i vaccinatori. Ne consegue che automaticamente non è sicuramente soddisfatta la condizione posta dalla Corte Costituzionale, secondo la quale deve essere ragionevolmente prevista l’assenza di conseguenze negative per il vaccinato.
Ma ormai siamo abituati da più di un anno e mezzo a vedere elusi i principi fondamentali, oltre la logica giuridica e il buon senso, quindi non stupirà quando alla fine anche questo obbligo diventerà realtà. Solo il tempo di assuefarci all’idea della nuova limitazione e accettare che la linea si sposti ancora un po’ più in qua, costringendoci in uno spazio di libertà sempre più ristretto.
Simone Zanin
Redazione Pressa
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