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Fine vita, caos in Regione, la delibera salta

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Botta e risposta tra il consigliere Forza Italia Castaldini e l'assessore Donini sulla legittimità della Delibera. Risoluzione per il ritiro respinta. Il video, e le condizioni che dovrebbero regolare il fine vita


Fine vita, caos in Regione, la delibera salta
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La discussione sulla delibera sul fine vita in Emilia-Romagna ha avuto già dall'avvio in mattinata, all'Assemblea Legislativa, una svolta inaspettata. Quella inferta dall'intervento del consigliere regionale Valentina Castaldini, che ha confermato l'intenzione di impugnare il provvedimento della Giunta Bonaccini. La delibera che detta le linee guida per il suicidio assistito alle aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna, sostiene infatti Castaldini, si basa su un 'atto illegittimo'. Ossia la creazione del comitati etico regionale, che è 'contraria alla normativa'. In poche parole, 'una forzatura giuridica'. Secondo il comitato etico nazionale, riferisce infatti l'azzurra, 'solo comitati etici territoriali omogenei sono competenti a valutare i requisiti' per dare il via libera al suicidio assistito.

Sfida a cui i vertici di viale Aldo Moro non si sottraggono. 'In quella sede faremo valere le nostre ragioni', assicura l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, rispondendo oggi in Assemblea legislativa al consigliere di Forza Italia.

'Sono espressamente esclusi i comitati regionali', rimarca Castaldini, cioè organismi 'inventati da ogni Regione con criteri e bandi non pubblici'. Questo per 'evitare approcci contrastanti o troppo diversificati' sul territorio nazionale. La delibera della Giunta Bonaccini è dunque 'illegittima' e contiene inoltre 'un errore grossolano', attacca il consigliere di Forza Italia, talmente grande che 'spero non ci sia dolo'.



Un passo indietro: come si è arrivati alla discussione in aula

'La Regione Emilia-Romagna - spiega la Regione stessa - ha completato il percorso per l’applicazione della sentenza numero 242 del 2019 della Corte Costituzionale, affinché possa essere garantito al malato il diritto di congedarsi dalla vita, nel rispetto della sua volontà, autodeterminazione e del suo concetto di dignità. Nel rispetto dei criteri definiti dall’Alta Corte.

E lo fa con due atti: uno della Giunta regionale, che ha istituito il Comitato regionale per l’etica nella clinica (COREC), fra i cui compiti ci sono la consulenza etica su singoli casi, l’espressione di pareri non vincolanti relativi a richieste di suicidio medicalmente assistito e agli aspetti bioetici connessi alle attività sanitaria e socio-sanitaria; e le Istruzioni tecnico-operative inviate oggi dall’Assessorato alle Politiche per la salute alle Aziende sanitarie, linee guida con le indicazioni operative per la gestione delle richieste di suicidio medicalmente assistito (SMA), dal ricevimento della richiesta del paziente e per tutto il percorso (vedi scheda in allegato), attraverso l’istituzione di apposite Commissioni di valutazione di Area Vasta.

I criteri indicati dall’Alta Corte per evitare abusi e arbitri sono tassativi: il paziente deve essere affetto da una patologia irreversibile, da cui derivino sofferenze fisiche o psicologiche che il paziente ritiene intollerabili, che sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. La Consulta ha stabilito inoltre che, in attesa dell’intervento legislativo nazionale, la valutazione della sussistenza di tali criteri e le modalità di applicazione della sentenza debbano essere affidate a strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, sentito il parere del Comitato etico territorialmente competente.

Suicidio Medicalmente Assistito: il percorso e le tempistiche, dalla richiesta alla risposta

Le Linee di indirizzo inviate dalla Direzione dell’Assessorato alle Politche per la salute alle Aziende sanitarie della regione definiscono modalità e tempi, in caso di richieste di suicidio medicalmente assistito. La richiesta di suicidio medicalmente assistito deve essere inviata alla Direzione sanitaria di un’Azienda del SSR. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione sanitaria ritenuta necessaria per la valutazione complessiva e multdisciplinare del caso. La manifestazione di volontà del paziente deve essere acquisita e documentata in forma scritta e/o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare e può essere modificata in qualsiasi momento.
La Direzione sanitaria trasmette la richiesta, entro al massimo tre giorni dal suo ricevimento alla Commissione di valutazione di Area Vasta. La Commissione deve effettuare, di norma, una prima visita al paziente e valutare la legittmità della richiesta alla luce dei requisiti indicati nella sentenza della Corte Costituzionale. La Commissione, a conclusione dell’istruttoria (20 giorni) produce una relazione che invia al COREC affinché esprima il parere di competenza entro sette giorni. Il parere formulato dal COREC, obbligatorio ma non vincolante, deve essere inviato alla Commissione di valutazione, la quale predispone una dettagliata relazione conclusiva.
La relazione conclusiva deve essere trasmessa entro cinque giorni, corredata dal parere del COREC, al paziente o suo delegato e al Direttore sanitario dell’Azienda sanitaria territoriale di competenza e al Direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera nel caso di paziente ricoverato. In caso di parere favorevole della Commissione, la Direzione sanitaria dell’Azienda dove deve essere svolta la procedura assicura l’attuazione della stessa attraverso l’individuazione di personale adeguato, individuato su base volontaria, il rispetto dei tempi e delle modalità previste, fornendo quanto indicato nella relazione conclusiva ed assicurandone la gratuità. La procedura deve avvenire non oltre sette giorni dal ricevimento della relazione conclusiva della Commissione.

Redazione Pressa
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