Allo straniero è dato 'immediato avviso della facoltà, alternativa al trattenimento, di prestazione della garanzia finanziaria'. La somma 'è prestata in unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa'. La garanzia è 'individuale e non può essere versata da terzi'. Deve 'essere prestata entro il termine in cui sono effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico' e 'ha durata pari al periodo necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera'. Le disposizioni si applicano 'ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che sono nelle condizioni di essere trattenuti durante lo svolgimento della procedura in frontiera'. Nel caso in cui lo straniero si allontani indebitamente, il prefetto del luogo ove è stata prestata la garanzia finanziaria procede all'escussione della stessa. Le somme derivanti dall'escussione della garanzia in conformità del presente decreto sono destinate all'entrata del bilancio dello Stato. L'aggiornamento dell'importo è avviato a cadenza biennale, di seguito alla definizione del costo medio del rimpatrio.
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