“L’articolo 46 ultimo comma del decreto legislativo 267/2000 prevede in effetti che il sindaco possa revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio – ricorda Elisa Rossini -. La giurisprudenza ritiene però che la motivazione debba essere tale da porre il Consiglio in condizione di effettuare a sua volta valutazioni di ordine politico, anche eventualmente opposte a quelle operate dal sindaco. Citiamo a riguardo, tra le tante sentenze, la 525 del Tar Lombardia Brescia del 29 maggio 2018, la 803 del Consiglio di Stato del 16 febbraio 2012 o la 1649 del Tar Sicilia del 19 settembre 2011. Invece a Modena, per giustificare la revoca dell’assessore Lucà, il sindaco, durante la comunicazione al Consiglio del 16 novembre, si è limitato ad affermare tautologicamente che è venuto meno il rapporto di fiducia. Una affermazione che non pare integrare gli estremi della motivazione così come richiesto dall’articolo 46 del decreto legislativo 267/2000. D’altra parte nel provvedimento di revoca è indicata una generica motivazione consistente la mancanza del sostegno del gruppo politico di appartenenza senza che siano esplicitate le ragioni di tale mancanza di sostegno”.
“Rileviamo inoltre come la revoca interrompa il lavoro portato avanti dall’assessore con riferimento al “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani” a pochi mesi dal termine della consiliatura – chiude Rossini -. Tale Regolamento è di estrema rilevanza e l’assessore Anna Maria Lucà Morandi aveva un curriculum con le competenze giuridiche necessarie per portare a termine il lavoro. La revoca oltre a non essere debitamente motivata, nel merito produce dunque un depauperamento di competenze all’interno della Giunta sul tema degli istituti di partecipazione. Per questo, ritenendo la decisione del sindaco illogica, immotivata e contrastante con l’interesse della città, occorre si faccia piena luce su quanto accaduto”.



