Il nuovo periodo di validità decorre dalla data originaria di scadenza del documento da rinnovare. L’accordo deve essere valido fino al primo ottobre 2021 per i trasporti sui territori delle parti contraenti dell’Accordo ADR firmatarie di questo accordo. Se un Paese firmatario revoca prima di tale data l’adesione a tale accordo, continuerà a valere soltanto nei Paesi contraenti che non lo abbiano revocato. L’Accordo M334, invece, prevede che tutti i certificati del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose la cui validità scade tra il primo marzo 2020 e il primo settembre 2021 restano validi fino al 30 settembre 2021. La validità di questi certificati è prorogata di 5 anni dalla data della sua scadenza originaria se i titolari hanno superato un esame prima del primo ottobre 2021. Anche in questo caso l’accordo sarà valido fino al primo ottobre 2021'.
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