Il passaggio sulla 'comprensibilità umana' dei motivi 'appare non solo assolutamente infelice, ma anche del tutto non condivisibile, neppure ove formulato da una giuria popolare'. Il giudice 'non deve formulare valutazioni di soggettiva e opinabile 'comprensione' del reato (perfino in presenza di fatti di gran lunga meno gravi di due omicidi a sangue freddo) ma cercare e argomentare in maniera convincente la sussistenza di elementi, oggettivi o soggettivi, che possano motivatamente influire sulla quantificazione della pena. Tanto più di fronte a episodi di inaudita violenza con i quali viene tolta la vita a due donne, madre e figlia, con le quali l'omicida aveva in corso un procedimento di separazione che avrebbe fatto presto il suo corso per vie 'civili''.
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