Caso Casari, l'avvocato Chiossi: 'I processi hanno smentito ipotesi accusatoria'

'La pronuncia di prescrizione non può essere letta e divulgata quale regalo immeritato di chi ricorre in Cassazione'

Il comunicato stampa odierno, redatto e pubblicato dal Procuratore Capo della Repubblica di Modena, comparso sui media locali ed avente ad oggetto il caso Cpl Ischia, merita da parte di questa difesa, diverse correzioni.
In primo grado ho difeso l'imputato Montali, ed in secondoe terzo grado sono stato codifensore assieme a Michele Jasonni, di Verrini, ciò per confermare, quantomeno, la conoscenza degli atti processuali, dei 3 gradi del giudizio.
Non è condivisibile il contenuto del comunicato della Procura Modenese, in persona del Capo Procuratore.
Queste le ragioni.
Il Procuratore Capo non ha mai partecipato personalmente ad una udienza dibattimentale e o istruttoria di questa triste vicenda giudiziaria e, per tale ragione, mi pare un giudizio, quello del comunicato, molto freddo e lontano da ciò che è avvenuto o avviene nelle aule di giustizia dove, attraverso il confronto avanti al Giudice, si forma la prova.
Il pensiero ultimo del Procuratore Capo sembra apparire quale debole difesa non ad una o più sentenze, che si accettano, ma bensì ad una ipotesi accusatoria smentita in sede giudiziale nel corso dei processi.
Perchè? Perchè l'ipotesi accusatoria che portò in carcere persone incensurate, inserite in un apprezzabile contesto sociale e lavorativo, ovvero l'associazione per delinquere che in questo Paese non si nega mai a nessuno, è stata bocciata in più di 400 pagine motivazionali dal Tribunale di Modena, con la formula 'il fatto non sussiste'.
Come non ricordare che, avverso tale sentenza, la Procura di Modena non ha mai proposto atto di Appello, a sostegno contrariamente di quelle ragioni che oggi sembrano essere riversate nel comunicato odierno, ed è necessario segnalare inoltre come la Procura di Modena chiese la condanna degli imputati tutti per il reato associativo.
Perchè non intervenne allora un comunicato... oppure un atto di Appello?
Le sentenze si possono pure difendere, ma le accuse, quando vengono smentite attraverso il giudizio, non possono essere sostenute.
Le accuse non sono prove.
Mi chiedo: ma perchè, nel mondo della Giustizia, non valgono quei principi che trovano forma nel mondo delle relazioni umane, ordinarie, quotidiane... in genere quando si sbaglia, si erra, ci si scusa!
In secondo grado, a Bologna, la Corte di merito assolse, da un capo contestato, Casari e derubricò il reato di corruzione, in quello meno grave di istigazione alla corruzione... ciò avvenne in data 24.9.21, ovvero lo stesso giorno che, a parere della difesa, sarebbe dovuta intervenire una declaratoria di prescrizione.
Quanto sopra è parte della storia... che il comunicato tralascia.
Tecnicamente, la pronuncia di prescrizione è pronuncia di proscioglimento e consiste nel rilevare la sussistenza di una causa di estinzione del reato per decorso massimo del termine prescrizionale contemplato dal Legislatore, ed il Giudice, anche quello di legittimità, è tenuto ad adeguarsi.
Ma la pronuncia di prescrizione non può essere letta e divulgata quale regalo immeritato di chi ricorre in Cassazione.
La Procura Modenese che dimostra di non aver certo seguito il divenire processuale di tutti questi passaggi, perchè non ha proposto appello e o ricorso per Cassazione avverso pronunciamenti che hanno smentito le ipotesi accusatorie iniziali?
Questa è la storia, molta ridotta, di questa triste vicenda giudiziaria.
Concludo: per giudicare i fatti è necessario essere presenti nei processi e le accuse non si difendono quando queste vengono ritenute insussistenti dai giudizi.
Le accuse trovano la verifica davanti ad un giudice... E non nei comunicati stampa. E c'è dell'altro, tanto altro, ma preferisco dimenticare.
Avvocato Roberto Chiossi

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