La richiesta dell’indennità di maternità può essere avanzata dalle aventi diritto entro quindici giorni dalla nascita di un figlio (o figlia) o dalla sentenza di adozione che riconosce una maternità adottiva. Per ogni bambino può essere prodotta unicamente una domanda da una sola donna. Tale donna otterrà l’indennità di maternità per i primi otto anni di vita del figlio in assenza di altri redditi o impegni lavorativi, scegliendo dunque di dedicarsi in via esclusiva alla condizione di madre lavoratrice nell’ambito familiare con particolare riguardo alla cura dei figli. In caso di assunzione di impegni lavorativi esterni alla cura familiare, l’indennità di maternità si interrompe. La durata di otto anni riparte alla nascita di ogni figlio. Alla nascita del quarto figlio l’indennità riconosciuta alla madre diventa vitalizia. L’indennità è vitalizia anche in caso di nascita di figlio disabile, sempre in occorrenza del pre-requisito della attività esclusiva di lavoro di cura familiare scelto dalla donna madre. Per l’indennità di maternità sono stanziati 3 miliardi annui dal fondo della presidenza del Consiglio per la famiglia e le pari opportunità nel triennio 2020-2022'.
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