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La scadenza per la presentazione delle domande per percepire il Reddito di Emergenza (REM), è stata spostata al 31 maggio. Per chi non lo ha ancora fatto c'è la possibilità di inviare la richiesta. Ma quali sono i requisiti per ottenerlo? Chi ne ha diritto? Posso riceverlo se contestualmente sono beneficiario di altri contributi? Sono alcune delle tante domande che in questi giorni vengono poste agli operatori dei Centri di assistenza fiscale Caf Italia Emilia Romagna della provincia di Modena. Responsabile è Pietro Bambara che nell'approfondimento settimanale dedicato a previdenza e diritti ci parla questa settimana anche di un'altra opportunità riservata alle famiglie un difficoltà economiche, ovvero la carta acquisti
I beneficiari del Reddito di Emergenza: quali requisiti per ottenerlo?
L’articolo 12 del decreto-legge n.
41/2021, innovando parzialmente la normativa che ha regolamentato il Rem nel corso del 2020, prevede la possibilità di erogare il beneficio ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio (la norma non prevede una durata minima di permanenza);
un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Isee;
un valore dell’Isee inferiore ad euro 15.000;
un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore a 400/800 euro mensili (a seconda della composizione del nucleo familiare).
Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini Isee;
assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità COVID-19 introdotte dal medesimo Dl n. 41/2021.
Durata del beneficio e come richiederlo
L’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni) ha previsto il riconoscimento di tre quote di Reddito di emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.
Con il messaggio 1° aprile 2021, n. 1378 l’Inps ha spiegato che il beneficio sarà riconosciuto - a domanda - ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente.
Termini di presentazione della domanda
La domanda potrà essere trasmessa all’Inps esclusivamente dal 7 al 31 maggio 2021.
Il richiedente dovrà essere in possesso di una Dsu valida al momento della presentazione della domanda.
Redazione Pressa
La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, .. Continua >>