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Il congedo di maternità inteso come “il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro' è riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio.
La presenza della parola “obbligatorio” nella definizione non lascia spazio a equivoci: la lavoratrice incinta non può in nessun caso rinunciare al congedo di maternità né il datore di lavoro può in alcun caso impiegarla nel periodo previsto. Anche qualora, nella fase successiva al parto, la madre intendesse spontaneamente ridurre i tempi di rientro sul posto di lavoro è necessario un certificato medico attestante l’assenza di rischi.
Per puerperio si intende il tempo fisiologico in cui gli organi genitali riacquistano la funzionalità anatomica pre-parto. Pur variando, com’è facile immaginare, di soggetto in soggetto, il puerperio è misurato convenzionalmente dal Ministero della Salute in sei settimane.
A partire dalla legge di bilancio del 2019 il congedo obbligatorio ha subito alcune modifiche. Sia nella definizione sia nella sostanza. Oggi come funziona? Quali sono le novità? Riguarda solo le lavoratrici dipendendi o anche i precari e i lavoratori a tempo determinato? Temi che abbiamo approfondito insieme a Pietro Bambara, consulente Caf Italia Emilia Romagna, nello spazio previdenza e diritti, in diretta dalla redazione de La Pressa e rivedibile qui
Redazione Pressa
La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, .. Continua >>