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Nel panorama delle agevolazioni fiscali, i contribuenti che desiderano utilizzare i crediti IVA per la compensazione sono tenuti a ottenere il rilascio del visto di conformità, che deve essere apposto sulle dichiarazioni che certificano l'esistenza di tali crediti, in un’ottica di misura anti frode. Un'alternativa a questo processo è rappresentata dall’esigenza che la dichiarazione stessa venga sottoscritta dai soggetti responsabili del controllo contabile per i contribuenti soggetti alle normative di controllo stabilite dall'articolo 2409-bis del codice civile, ovvero le società obbligate ad avere un organo di revisione legale.
A partire dal 24 aprile 2017, l'obbligo di ottenere il visto di conformità si estende agli importi superiori a 5.000 euro annui, con un'eccezione per le start-up innovative identificate secondo l'articolo 25 del D.L. n. 179/2012, per le quali tale limite viene elevato a 50.000 euro e, dal 2024, elevato a 70.
000 euro, durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Questo onere ricade sui contribuenti che intendono utilizzare sia i crediti IVA annuali che quelli infrannuali, ovvero trimestrali, per la compensazione; di conseguenza, il visto di conformità dovrà essere apposto su entrambe le tipologie di dichiarazione IVA. In caso di iva infrannuale la trasmissione telematica dei modelli F24, contenenti compensazioni di crediti IVA superiori a 5.000 euro annui, può avvenire solo dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o del modello TR da cui emerge il credito.
Nel contesto delle attività di controllo relative all'IVA, l'applicazione del visto di conformità non richiede valutazioni di merito, ma è piuttosto volta a verificare formalmente le operazioni registrate e la loro corretta esposizione nella dichiarazione annuale. Pertanto, il professionista incaricato di apporre il visto non deve effettuare una valutazione di merito sull'IVA detraibile o contestare la validità delle operazioni registrate.
Tuttavia, in determinati casi specifici, le autorità fiscali non escludono del tutto la possibilità di effettuare un controllo di merito sulle operazioni effettuate.
Inizialmente, i controlli del professionista per il rilascio del visto si concentrano sulla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'IVA, sull'aderenza dei dati esposti nella dichiarazione ai risultati delle scritture contabili e sulla coerenza dei dati esposti nelle scritture contabili con la documentazione relativa.
L'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'apposizione del visto di conformità presuppone sempre un controllo per garantire che il codice attività economica indicato nella dichiarazione IVA corrisponda a quello risultante dalla documentazione contabile, conformemente alla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione della dichiarazione. Nel caso in cui un contribuente svolga più attività con una contabilità unificata, deve essere indicato il codice relativo all'attività principale in base al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta.
Redazione Pressa
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