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Da inizio anno a metà settembre, sono stati 34 gli incidenti a Modena riguardanti monopattini elettrici, coinvolgendo 35 persone, di cui 26 ferite. Investimento di pedoni, scontri tra veicoli in marcia e caduta dal mezzo, sono tra le principali dinamiche degli incidenti registrati, spesso conseguenza di una parziale o mancata conoscenza delle normative in vigore che regolano un appropriato utilizzo del veicolo.
Tra le principali norme di condotta c’è l’obbligo di circolare su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni del traffico lo richiedano e mai affiancati in più di due. La circolazione dei monopattini sulle strade extraurbane è consentita solo in presenza di pista ciclabile, mentre è obbligatorio utilizzare le ciclabili quando siano presenti; non è possibile, appunto, circolare sotto portici o in zone riservate ai pedoni come i marciapiedi e occorre sempre rispettare la segnaletica stradale.
È inoltre vietato trasportare cose che impediscano il libero uso di braccia o mani, e persone (sulla bici si possono trasportare bambini fino a 8 anni di età negli appositi seggiolini).
È obbligatorio condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, sia di intralcio o di pericolo per i pedoni; in questi casi monopattini e bici sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e prudenza.
I monopattini elettrici devono essere equipaggiati con luce anteriore fissa, bianca o gialla, luce posteriore fissa e catadiottri rossi e catadiottri gialli applicati sui lati. I monopattini elettrici venduti in Italia dal 30 settembre 2022 devono inoltre essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freni su entrambe le ruote. Quelli in circolazione da prima, dovranno essere adeguati per quanto riguarda indicatori di svolta e impianto frenante su entrambe le ruote entro l’1 gennaio 2024.
Inoltre, da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del sorgere del sole, i conducenti dei monopattini elettrici hanno l'obbligo di indossare un giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Le violazioni, previste per biciclette dall'art.182 del Codice della Strada, prevedono una sanzione amministrativa di 26 euro e la stessa sanzione viene applicata in caso sul velocipede manchino o non siano efficienti i dispositivi di illuminazione, mentre per le stesse violazioni commesse alla guida di un monopattino elettrico, è prevista una sanzione di 50 euro. Inoltre, chi circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli ammessi (come potenza superiore a 0,50 kW) è punito con una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro e la confisca del veicolo. Chi parcheggia i monopattini sul marciapiede, al di fuori delle aree e degli stalli riservati, è invece punito con una sanzione amministrativa da 41 a 168 euro.
È vietato condurre anche velocipedi e monopattini in condizioni di alterazione psicofisica conseguente all'abuso di alcolici o all'assunzione di stupefacenti; la violazione comporta anche conseguenze penali.
Redazione Pressa
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