È consentita l'attività delle strutture ricettive (albeghi, agriturismo) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale (594.57 KB), in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro negli spazi comuni.
In particolare:
- la struttura deve garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita
- deve disinfettare prima e dopo l'uso ogni oggetto fornito all'ospite
- deve garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali
- deve verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione
- gli ospiti devono sempre indossare la mascherina
Con il decreto n. 113 del 17 giugno 2020 (963.72 KB) sono state introdotte nuove indicazioni che riguardano le strutture ricettive alberghiere e le strutture ricettive all’aria aperta. In particolare, il distanziamento non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che richiedano di alloggiare nella medesima camera o nello stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (questo ultimo aspetto afferisce alle responsabilità individuale). Nelle camere, salvo in caso di presenza di unico nucleo di persone che non siano tenute al distanziamento, deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri. Misura che non si applica agli appartenenti al medesimo nucleo familiare o soggetti che non siano tenuti al distanziamento interpersonale in base alle vigenti disposizioni (aspetto che afferisce alle responsabilità individuale).
Strutture ricettive all'aria aperta
È consentita l'attività delle strutture ricettive all'aria aperta (CAMPEGGI, AGRICAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, MARINA RESORT) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale
Strutture ricettive extralberghiere / altre tipologie
Sono consentite le attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nel rispetto del protocollo regionale.
Le attività di guida turistica ed accompagnatore turistico sono sospese?
Ai sensi dell’art. 1 comma 14 del DL n. 33 del 16 maggio, tutte le attività economiche, produttive e sociali che non risultino esplicitamente sospese o la cui apertura non sia condizionata all'adozione di uno specifico protocollo, sono da considerare consentite, fermo restando il rispetto dei contenuti dei criteri, o delle linee guida, o dei protocolli generali nazionali, allegati al DPCM 17 maggio 2020. Per tale ragione tutte le attività economiche, produttive e sociali che non siano espressamente sospese o condizionate all'approvazione di specifici protocolli, possono operare nel rispetto delle linee guida nazionali.
L’attività di guida turistica o di accompagnatore turistico non è sospesa, e può essere esercitata nel rispetto delle linee guida nazionali di cui al DPCM 17 maggio 2020 (e dalle linee guida Conferenza Stato-Regioni una volta recepite), nonchè degli specifici protocolli e linee guida regionali afferenti trasporti pubblici, parchi e giardini pubblici, esercizi di somministrazione, chiese, musei ed istituti culturali,nonchè eventuali specifici protocolli delle Autorità locali.
Nelle strutture ricettive è consentita la modalità di somministrazione a buffet di prodotti confezionati in monodose?
È vietata la modalità di somministrazione a buffet self service con alimenti esposti, con le seguenti precisazioni:
- Ove sussistano le condizioni logistiche volte ad evitare assembramenti ed assicurare il mantenimento della distanza interpersonale, potrà essere effettuata la colazione a scelta, a condizione che i prodotti in visione siano completamente protetti e distanziati dai clienti ed il servizio di preparazione dei piatti, su indicazione del cliente, sia effettuato esclusivamente dagli addetti dotati dei necessari DPI (vedi protocollo alimenti). Il flusso della clientela nella sala deve essere gestito garantendo il distanziamento interpersonale e evitando di produrre assembramenti; pertanto rimane preferibile il servizio ai tavoli.
- La modalità a self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. Ciò fermo restando che siano evitati assembramenti e sia assicurato il mantenimento della distanza interpersonale.
SECONDE CASE
È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti
Già dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare 'rientro' alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette 'seconde case'. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al 'rientro', è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono esclusi:
- le persone che stanno svolgendo attività sportiva;
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Si fa presente che le maschere ffp2 e ffp3 dotate di valvola espiratoria sono protettive per chi li indossa ma, permettendo l’uscita libera e non filtrata dell’espirato, non proteggono le persone circostanti. Quindi, al fine di una protezione anche delle persone circostanti, vanno utilizzate le maschere ffp2 e ffp3 senza valvola; nel caso di utilizzo di quelle con valvola espiratoria è necessario indossare in aggiunta una mascherina chirurgica.
L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.