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Zona gialla: tutte le regole da seguire

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Disposizioni in vigore dal 1? febbraio. Spostamenti ok, ma solo in regione. Riaprono i ristoranti, ma fino fino alle 18, palestre ancora chiuse e no a sport di contatto. Le regole, punto per punto


Zona gialla: tutte le regole da seguire
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Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o motivi di salute. Tali spostamenti devono essere giustificati compilando l'autodichiarazione.
È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Fino al 15 febbraio 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

In ambito regionale, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

L’attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza.
La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali

Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 alle 18.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 18 per i bar (esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle 22 per i ristoranti, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

È obbligatorio per gli esercenti esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti in ospedali, aeroporti, porti, interporti e nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e gli itinerari europei E45 e E55 con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Il servizio di apertura al pubblico dei musei, degli altri istituti e luoghi della cultura e delle mostre è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

SPORT INDIVIDUALE

È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici (se aperti).

L’atleta deve rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri dalle altre persone (1 metro per l'attività motoria), tranne nel caso in cui si tratti di congiunti conviventi, di minori o persone non completamente autosufficienti.

PALESTRE, PISCINE, CENTRI SPORTIVI

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori.

L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

EVENTI SPORTIVI

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ?? di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal Comitato italiano paralimpico (CIP) ?? riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.

SPORT DI CONTATTO

Lo svolgimento degli sport di contatto (il cui elenco è stato definito con provvedimento del Ministro dello Sport) è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

SCI

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

L'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

È consentito l'accesso dei minori alle aree gioco secondo le disposizioni dettate dalle 'Linee guida regionali per aree gioco bambini (105.5 KB)'.

Sono sospese le attività delle sale giochi.

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

 

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

MANIFESTAZIONI

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

DISCOTECHE

È vietato ballare in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, lidi, stabilimenti balneari, spazi comuni delle strutture ricettive o altri luoghi aperti al pubblico.

CINEMA, TEATRI, CIRCHI, SET, SPETTACOLI DAL VIVO

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

CONVEGNI, CONGRESSI

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

FIERE, SAGRE

Sono vietate le fiere di qualunque genere, le sagre e eventi analoghi.

CENTRI TERMALI

Sono sospese le attività di centri benessere e centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

CENTRI SOCIALI, CULTURALI, CIRCOLI

Sono sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.

Nelle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Sono vietate le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.

In Emilia-Romagna è consentita l'apertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.

È vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. Avviene nel rispetto delle 'Indicazioni per l’accesso di visitatori ed operatori esterni alle strutture residenziali per anziani e disabili (328.37 KB)'.

È consentita l'attività delle strutture ricettive (albeghi, agriturismo) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale (594.57 KB), in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro negli spazi comuni.

In particolare:

  • la struttura deve garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita
  • deve disinfettare prima e dopo l'uso ogni oggetto fornito all'ospite
  • deve garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali
  • deve verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione
  • gli ospiti devono sempre indossare la mascherina

Con il decreto n. 113 del 17 giugno 2020 (963.72 KB) sono state introdotte nuove indicazioni che riguardano le strutture ricettive alberghiere e le strutture ricettive all’aria aperta. In particolare, il distanziamento non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che richiedano di alloggiare nella medesima camera o nello stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (questo ultimo aspetto afferisce alle responsabilità individuale). Nelle camere, salvo in caso di presenza di unico nucleo di persone che non siano tenute al distanziamento, deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri. Misura che non si applica agli appartenenti al medesimo nucleo familiare o soggetti che non siano tenuti al distanziamento interpersonale in base alle vigenti disposizioni (aspetto che afferisce alle responsabilità individuale).

 


Strutture ricettive all'aria aperta

È consentita l'attività delle strutture ricettive all'aria aperta (CAMPEGGI, AGRICAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, MARINA RESORT) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale


Strutture ricettive extralberghiere / altre tipologie

Sono consentite le attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nel rispetto del protocollo regionale.


 Le attività di guida turistica ed accompagnatore turistico sono sospese?

Ai sensi dell’art. 1 comma 14 del DL n. 33 del 16 maggio, tutte le attività economiche, produttive e sociali che non risultino esplicitamente sospese o la cui apertura non sia condizionata all'adozione di uno specifico protocollo, sono da considerare consentite, fermo restando il rispetto dei contenuti dei criteri, o delle linee guida, o dei protocolli generali nazionali, allegati al DPCM 17 maggio 2020. Per tale ragione tutte le attività economiche, produttive e sociali che non siano espressamente sospese o condizionate all'approvazione di specifici protocolli, possono operare nel rispetto delle linee guida nazionali.

L’attività di guida turistica o di accompagnatore turistico non è sospesa, e può essere esercitata nel rispetto delle linee guida nazionali di cui al DPCM 17 maggio 2020 (e dalle linee guida Conferenza Stato-Regioni una volta recepite), nonchè degli specifici protocolli e linee guida regionali afferenti trasporti pubblici, parchi e giardini pubblici, esercizi di somministrazione, chiese, musei ed istituti culturali,nonchè eventuali specifici protocolli delle Autorità locali.

 

Nelle strutture ricettive è consentita la modalità di somministrazione a buffet di prodotti confezionati in monodose?

È vietata la modalità di somministrazione a buffet self service con alimenti esposti, con le seguenti precisazioni:

  • Ove sussistano le condizioni logistiche volte ad evitare assembramenti ed assicurare il mantenimento della distanza interpersonale, potrà essere effettuata la colazione a scelta, a condizione che i prodotti in visione siano completamente protetti e distanziati dai clienti ed il servizio di preparazione dei piatti, su indicazione del cliente, sia effettuato esclusivamente dagli addetti dotati dei necessari DPI (vedi protocollo alimenti). Il flusso della clientela nella sala deve essere gestito garantendo il distanziamento interpersonale e evitando di produrre assembramenti; pertanto rimane preferibile il servizio ai tavoli.
  • La modalità a self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. Ciò fermo restando che siano evitati assembramenti e sia assicurato il mantenimento della distanza interpersonale.

SECONDE CASE

È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti

Già dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare 'rientro' alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette 'seconde case'. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al 'rientro', è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

 


È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Sono esclusi:

  • le persone che stanno svolgendo attività sportiva;
  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Si fa presente che le maschere ffp2 e ffp3 dotate di valvola espiratoria sono protettive per chi li indossa ma, permettendo l’uscita libera e non filtrata dell’espirato, non proteggono le persone circostanti. Quindi, al fine di una protezione anche delle persone circostanti, vanno utilizzate le maschere ffp2 e ffp3 senza valvola; nel caso di utilizzo di quelle con valvola espiratoria è necessario indossare in aggiunta una mascherina chirurgica.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.


Redazione Pressa
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La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, ..   Continua >>


 
 
 
 


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