La Cassazione con la sentenza 11504/17 in materia di assegno di mantenimento in caso di divorzio, ha di fatto cancellato la misura che collegava l'assegno di mantenimento al parametro del 'tenore di vita matrimoniale', indicando come parametro di spettanza dell'assegno, avente natura 'assistenziale', la 'indipendenza o autosufficienza economica' dell'ex coniuge che lo richiede'. Una vera e propria rivoluzione che ruota intorno ad una considerazione giuridica e di principio: 'Il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale. Il mantenimento della misura di un assegno legato ad una condizione matrimoniale antecedente al divorzio finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale'.Nella sentenza depositata dai giudici si legge che se il richiedente l'assegno è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto. I principali indici che la Cassazione individua per valutare l'indipendenza economica di un ex coniuge sono il 'possesso' di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le 'capacità e possibilità effettive' di lavoro personale e 'la stabile disponibilità' di un'abitazione.
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