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La burocrazia italiana, già a livelli altissimi rispetto agli standard europei, continua a complicarsi nella gestione dell'emergenza coronavirus. Anche nel settore della produzione e della commercializzazione dei cosiddetti dispositivi di protezione individuale che diventati obbligatori anche per le uscite quotidiane degli italiani, dovrebbero essere facilmente reperibili. Noti i problemi delle aziende produttrici legate alla lotta sul prezzo minimo. A questi si aggiunge in queste ore un nuovo cambio i procedure nella richiesta di validazione. Ora possibili all'Inail (non più al dipartimento di Protezione Civile) e non più con la procedura tramite Pec, bensì con una nuova procedura telematica che dal 13 maggio sostituisce quella precedente. E non in ottemperanza al nuovo decreto maggio, ma a quello precedente, del 17 marzo, il numero 18. Che all’art. 15 detta disposizioni straordinarie per la gestione dell’emergenza Covid-19 e attribuisce all’Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi).
Insomma un altro caos, generato da un nuovo cambiamento in corsa. Che obbliga le aziende ad avere di fatto personale interno dedicato soltanto a muoversi nella giungla della burocrazia e dei continui cambiamenti.
Pur nel rispetto dei poteri straordinari attribuiti al commissario straordinario, di fatto la palla passa all'Inail, con una competenza nuova attribuita in via straordinaria, per il tempo strettamente necessario, fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alle procedure ordinarie.
La deroga - fa sapere la stessa Inail - riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare, che dovranno assicurare la rispondenza alle norme vigenti e potranno così concorrere, unitamente all’adozione delle altre misure generali, al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica in corso.
Terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario e i dpi, validati in attuazione della disposizione richiamata, dovranno, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard.
In considerazione della specifica finalità della norma, i dpi interessati dalla disposizione sono unicamente quelli funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso e sono indicati nella tabella:
PROTEZIONE |
DISPOSITIVO |
NORMA |
Protezione occhi |
Occhiali (DPI II cat.) |
UNI EN 166:2004 |
Protezione occhi |
Occhiali a maschera (DPI III cat.) |
UNI EN 166:2004 |
Protezione occhi e mucose |
Visiera (DPI III cat.) |
UNI EN 166:2004 |
Protezione vie respiratorie |
Semimaschera filtrante |
UNI EN 149:2009 |
Protezione vie respiratorie |
Semimaschera e quarti di maschera |
UNI EN 140:2000 |
Protezione vie respiratorie |
Maschere intere |
UNI EN 136:2000 |
Protezione corpo |
Indumenti di protezione (DPI III cat) |
UNI EN 14126:2004 UNI EN13688:2013 |
Protezione mani |
Guanti monouso (DPI III cat) |
UNI EN 420:2010 UNI EN ISO 374-5:2017 UNI EN ISO 374-2:2020 UNI EN 455 |
La richiesta di validazione dei dispositivi deve essere inviata esclusivamente in via telematica attraverso il servizio online “Art.15 Validazione DPI”, utilizzando il facsimile di autocertificazione disponibile sul siti Inail, nel quale ci si potrà muovere dopo essersi registrati
Redazione Pressa
La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, .. Continua >>