La Sezione giurisdizionale di Bologna della Corte dei Conti ha accolto parzialmente le richieste della Procura, ordinando l'immediata restituzione della cifra intascata indebitamente tramite un sistema di sovra fatturazioni per i lavori sui capannoni danneggiati dal terremoto del 2012.
In sostanza la magistratura contabile avrebbe fatto emergere che la somma ottenuta per la ricostruzione sarebbe stata utilizzata solo in parte. E la quota non utilizzata di circa 1,6 milioni di euro sarebbe stata poi fatturata ugualmente alla Regione.
I due fratelli, titolari di un'azienda operante nel settore della ceramica nella bassa, avevano ottenuto contributi pubblici per circa 5,9 milioni di euro. I fondi erano destinati al ripristino strutturale e all'adeguamento antisismico degli immobili aziendali.
Le verifiche condotte dalla Guardia di Finanza avrebbero svelato un accordo parallelo e nascosto con una ditta edile incaricata dei lavori.
Il denaro pubblico in più rientrava nelle disponibilità dei due fratelli attraverso contratti fittizi e artifizi contabili.
Durante il dibattimento, la difesa dei due imprenditori ha tentato di eccepire la prescrizione del reato, sostenendo che fossero passati più di cinque anni dall'erogazione dei bonifici statali.
I giudici della Corte dei Conti hanno respinto la tesi difensiva.
La sentenza specifica che i termini di prescrizione non decorrono dal momento del pagamento dei contributi, bensì dal giorno in cui l'amministrazione pubblica ha effettivamente scoperto il dolo e l'inganno perpetrato a suo danno.La sentenza ha invece assolto con formula piena sia il tecnico progettista che aveva curato la documentazione, sia l'impresa edile bolognese che ha materialmente eseguito le opere. I giudici non avrebbero ravvisato prove sufficienti del loro coinvolgimento diretto o di una complicità consapevole nel disegno fraudolento I 1,6 milioni di euro dovranno essere versati direttamente al Presidente della Regione Emilia-Romagna, nel suo ruolo istituzionale di Commissario delegato per la Ricostruzione.



