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Le novità sulla mediazione dal 28 febbraio 2023

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La Camera di Mediazione Nazionale è costituita da professionisti quali avvocati, commercialisti, professori universitari e ricercatori


Le novità sulla mediazione dal 28 febbraio 2023
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Riprendiamo e pubblichiamo un articolo di Marco Marinaro uscito su Il Sole 24 Ore lo scorso 23 gennaio in merito a quanto accadrà già a partire dal 28 febbraio prossimo in materia di mediazione civile e commerciale, in seguito alla riforma del processo civile.

Parte il primo step della riforma della mediazione civile e commerciale. Già da martedì 28 febbraio saranno inserite alcune delle novità del decreto legislativo 149/2022 (che ha riscritto il Dlgs 28/2010), per cui in origine era stata prevista l’applicazione dal 30 giugno. E opererà già per i procedimenti in corso al 28 febbraio il limite alla responsabilità per i funzionari pubblici che partecipano alla mediazione. Sono gli effetti delle modifiche al Dlgs 149/2022 introdotte dalla legge di Bilancio (197/2022).
Organismi di mediazione ed enti di formazione devono considerare anche le scadenze del 30 aprile e del 30 giugno per iscriversi a registro ed elenco e adeguare i requisiti.

L’anticipo

L’originaria ampia vacatio legis della riforma era stata fissata per consentire agli operatori di adeguarsi, ma anche e soprattutto per permettere al ministero della Giustizia di rivedere il decreto ministeriale attuativo (Dm 180/2010). In effetti l’entrata in vigore resta al 30 giugno (in base al nuovo articolo 41, comma 1, del Dlgs 149/2022) per la parte più corposa della riforma che include, tra l’altro, l’ampliamento delle materie sottoposte all’obbligatorietà, il patrocinio a spese dello Stato e gli incentivi fiscali. Tutte novità ancorate alla preventiva revisione del Dm 180/2010: il ministero della Giustizia emanerà il nuovo Dm proprio entro il 30 giugno.

Si applicheranno invece già dal 28 febbraio (in base al nuovo articolo 35, comma 1, del Dlgs 149/2022, che regola la generale entrata in vigore della riforma) gli articoli 8-bis (mediazione telematica), 11-bis (accordo di conciliazione sottoscritto dalle Pa) e 12-bis (conseguenze processuali della mancata partecipazione alla mediazione).

Quest’ultima norma disciplina le sanzioni per la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura, prevedendo tra l’altro che, per pubbliche amministrazioni o soggetti vigilati, il giudice deve inviare il provvedimento con cui condanna l’ente a pagare una somma pari al doppio del contributo unificato rispettivamente al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti e all’autorità di vigilanza. Peraltro, con l’entrata in vigore del nuovo articolo 12-bis dovrà ritenersi abrogata (perché superata) la disposizione simile dell’articolo 8, comma 4-bis. Entreranno in vigore anticipatamente anche le modifiche agli articoli 2, 3, 4 (tranne la modifica al comma 3), 9, 11, 12, 13, 14 e 15 (come affermato anche dall’ufficio studi del Consiglio nazionale forense e nel dossier alla legge di bilancio del servizio studi di Camera e Senato).

Le altre norme transitorie

La legge di Bilancio (con il nuovo comma 3-bis dell’articolo 41 del Dlgs 149/2022) ha modificato anche la decorrenza dell’articolo 8 del Dlgs 149/2022 che, modificando la legge 20/1994, limita la responsabilità contabile dei funzionari pubblici per gli accordi di conciliazione viziati da dolo o colpa grave. Questa novità si applicherà anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti al 28 febbraio 2023.

Non mutano le scadenze fissate per gli organismi di mediazione e per gli enti di formazione iscritti ai relativi registro ed elenco: entro il 30 aprile devono fare domanda per mantenere l’iscrizione ed entro il 30 giugno devono adeguarsi ai nuovi requisiti.

Infine, resta un problema di mancato coordinamento per le liti in materia condominiale. L’attuale disciplina (articolo 71-quater disposizioni attuative Codice civile) viene in larga parte abrogata dal 28 febbraio. Ma le nuove norme (articolo 5-ter del decreto legislativo 28/2010) si applicheranno solo dopo il 30 giugno. Si apre quindi un vuoto normativo da colmare, perché crea problemi interpretativi che rischiano di portare al blocco delle mediazioni per le liti condominiali dal 28 febbraio al 30 giugno.

La Camera di Mediazione

La Camera di Mediazione Nazionale è costituita da professionisti quali avvocati, commercialisti, professori universitari e ricercatori esperti nell'applicazione delle tecniche alternative di risoluzione dei conflitti. Le nostre professionalità si sono formate presso i più prestigiosi centri al mondo di negoziazione e mediazione, acquisendo un'approfondita esperienza nell'applicazione del metodo NEG-MED legato alla scuola harvardiana.

L' ente si prefigge di diffondere la cultura negoziale e l’applicazione delle sue tecniche, in particolar modo nei casi in cui si preveda l'intervento di un terzo (conciliatore/mediatore), in ogni settore dove la presenza di conflitti le renda applicabili ed utili.
La cultura e le tecniche negoziali infatti possono rappresentare il modo ottimale di gestire, trasformare e risolvere conflitti e/o controversie, offrendo soluzioni alle parti coinvolte in qualsiasi tipo di disputa, anche nel settore sociale, ambientale, commerciale, familiare, sanitario, penale, fiscale, sindacale, scolastico, diplomatico, di tutela degli interessi diffusi, di tutela dei consumatori, nelle transazioni internazionali, nell'uso delle nuove tecnologie, ecc.

L'ente persegue tale scopo sia in modo diretto che in collaborazione, o su incarico di enti pubblici, imprese, privati, altre associazioni ed istituzioni estere o internazionali di varia natura che abbiano analoghe finalità; favorisce attraverso le proprie attività, la conoscenza e l'applicazione delle tecniche di negoziazione e mediazione al pubblico in generale ed all'interno di comunità, associazioni, imprese ed ogni altro organismo che sia interessato a ridurre i costi dei conflitti attraverso l'adozione di un sistema di gestione delle che preveda l'applicazione di procedure e tecniche di soluzione adeguate alla tipologia di conflitto (Appropriate Dispute Resolution), in alternativa alle procedure contenziose della procedura civile statale e dell’arbitrato privato.

A Modena il referente per l’organismo è Stefano Bonacorsi. Il sito della sede è www.mediazionemodena.it e potete scrivere all’indirizzo info@mediazionemodena.it

Redazione Pressa
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La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, ..   Continua >>


 
 
 
 

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