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Terremoto in Grecia e Turchia: agenzie di viaggio e tour operator rifiutano di rimborsare i viaggiatori

Terremoto in Grecia e Turchia: agenzie di viaggio e tour operator rifiutano di rimborsare i viaggiatori

Le associazioni dei consumatori stanno ricevendo centinaia di richieste di aiuto da parte di utenti che, dopo aver acquistato viaggi con destinazione Kos e zone colpite dal recente sisma, si vedono rifiutare da agenzie di viaggio e tour operator cambi di destinazione o rimborsi dei pacchetti vacanza


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Il Codacons sta ricevendo nelle ultime ore centinaia di richieste di aiuto da parte di utenti che, dopo aver acquistato viaggi con destinazione Kos e zone colpite dal recente sisma, si vedono rifiutare da agenzie di viaggio e tour operator cambi di destinazione o rimborsi dei pacchetti vacanza.
“Il terremoto che ha colpito Grecia e Turchia sta portando molti turisti italiani a disdire i viaggi in tale area, previsti per i prossimi giorni e per agosto – spiega il presidente Carlo Rienzi – Una paura, quella dei viaggiatori, pienamente giustificata, considerato che il fine di una vacanza è lo scopo di piacere, inteso come relax, riposo, svago e divertimento, fattori che vengono meno se un determinato paese è colpito da un sisma e da prolungate scosse di assestamento”.
“Agenzie di viaggio e tour operator non possono in nessun caso rifiutare di accogliere le richieste dei viaggiatori – prosegue Rienzi – e devono trovare soluzioni alternative, cambiando meta o rimborsando interamente il costo dei pacchetti vacanza. Su tale questione si è già espressa la Corte di Cassazione riconoscendo i diritti degli utenti”.

Con la sentenza n. 16315 del 24.07.2007 la Corte ha affermato che la finalità turistica è “causa concreta che, da

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un canto, vale a qualificare il contratto, determinando l’essenzialità di tutte le attività ed i servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero, e cioè il benessere psico-fisico che il pieno godimento della vacanza come occasione di svago e di riposo è volto a realizzare. Da altro canto, assume rilievo quale criterio di adeguamento del contratto. La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve essere come nella specie tale da vanificare o rendere irrealizzabile la “finalità di vacanza”, laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto (es., desiderio di allontanarsi per un po’ dal coniuge o dalla ci cerchia degli amici o dall’ambiente di lavoro), in cui si sostanziano propriamente i motivi. Pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile, il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel caso, lo “scopo di piacere” in cui si sostanzia la “finalità turistica”), essa implica il venir meno dell’interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore”.

Pertanto il Codacons, se agenzie di viaggio e tour operator non andranno incontro alle legittime esigenze degli utenti, fornirà assistenza ai cittadini ai

fini delle dovute richieste risarcitorie nelle aule di giustizia.

 

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