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Obbligo vaccinale, pubblicato il nuovo decreto: sanzioni anche per chi non rispetta i tempi di seconda dose e 'booster'

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I dati sanitari degli italiani a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per comminare sanzioni l'aspetto più controverso. Ben oltre all'importo della multa. Esposto al Garante di FDI


Obbligo vaccinale, pubblicato il nuovo decreto: sanzioni anche per chi non rispetta i tempi di seconda dose e 'booster'
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Dal 1° febbraio, sulla base del nuovo Decreto annunciato il 5 gennaio e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, ad essere sanzionati non saranno solo coloro che non si sono mai sottoposti al vaccino ma anche gli ultracinquentenni che non si sono sottoposti alla seconda dose nei tempi indicati e chi, sempre nei tempi indicati, non ha ricevuto la terza dose. In questo ultimo caso la scadenza della terza dose è fissata dalla scadenza del Green Pass che dal 10 gennaio scende a sei mesi.

Quindi non è vero, o meglio è mal percepito e mal comunicato, che il decreto colpisce e punisce i cosiddetti no-vax, perché il provvedimento si scaglia direttamente con multe anche verso coloro che si sono, per obbligo o per volontà, già sottoposti al vaccino ma che per diversi motivi (tutti da dimostrare con istruttorie che convolgeranno anche aziende sanitarie locali ed il sistema sanitario, già gravato da mille incombenze, costi esorbitanti e carenza di personale), non sono in condizione di completare e proseguire il ciclo vaccinale, con dose booster compresa.



Sulla base del Decreto funziona così: Il Ministero della Salute trasmette alla Agenzia delle entrate il data base aggiornato dello stato delle vaccinazioni di ogni singolo cittadino in modo da potere emettere le sanzioni previste per coloro che, senza adeguata motivazione, non si sono vaccinati o non hanno completato il ciclo vaccinale. In questo caso, dal 1° febbraio, 100 euro per i non vaccinati con prima, seconda e dose Booster nei tempi previsti. E patrocinando poi le spese legali che l'Agenzia delle Entrate dovrà sostenere in caso di contenzioso con il cittadino che si rifiuterà di pagare la sanzione. Il tutto, come detto, nei casi di inadempimento, al termine di un lungo procedimento che vedrà coinvolte anche le singole Aziende sanitarie e gli Ordini professionali chiamate a formulare istruttorie per tutti i casi di coloro che per diversi motivi hanno rifiutato e non si sono sottoposti alle dosi imposte dal ciclo vaccinale.

Lo ripetiamo, non dalla prima, ma dalla prima e, per ora, alla dose booster. Perché nulla a questo punto vieta allo stesso meccanismo di essere applicato su tutte le dosi che saranno imposte o su nuovi vaccini.

E' chiaro che in un intreccio così innovativo, particolare e delicato, anche per aspetti direttamente collegati allo scambio e all'utilizzo di dati sensibili per scopi sanzionatori, quello dell'importo della sanzione inizia ad apparire, leggendo il Decreto, il problema minore. Soprattutto sul lungo periodo. Perché il problema ed il vero cambio di passo anche nella logica del rapporto tra cittadino e Stato, è collegato al meccanismo dello strumento sanzionatorio che pone l'Agenzia delle Entrate in condizioni di inviare avvisi di pagamento, sanzioni e cartelle, sulla base di informazioni e dati sensibili che in questo caso hanno a che fare con la salute e lo stato vaccinale, ma che un domani potrebbe essere per qualsiasi altro dato sensibile. Un aspetto ben più pregnante dell'importo della multa stessa, ovvero 100 euro una tantum, che così posto, pronto ad essere bypassato attraverso il pagamento sicuramente sostenibile da chi fino ad ora è stato disposto a spenderne 300 ogni mese per i tamponi, così come ad essere oggetto di attacco dagli stessi rappresentanti degli organismi sanitari, appare più come uno specchietto per le allodole, capace di distogliere l'attenzione rispetto al presupposto che ne sta alla base. Punti sui quali il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha annunciato un esposto al Garante della Privacy

Di seguito l'estratto integrale del Decreto relativo alle sanzioni pecuniarie in cui l'articolo 4-quater fa riferimento alla fascia di età ultra 50enni

Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). -

1. In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del
Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, e' effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonche' su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al
medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione.

Per la finalita' di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria e' autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonche' al trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilita'. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.

5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza
dell'obbligo vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi di cui al comma 4.

6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma 4,
provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, passivamente legittimata.

8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a cura dell'Agenzia delle entrate Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilita' speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».

Gi.Ga.

Redazione Pressa
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