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Tribunale Modena: sospensione e stop retribuzione a lavoratori no vax

Tribunale Modena: sospensione e stop retribuzione a lavoratori no vax

L'azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione un lavoratore che non vuole vaccinarsi: lo ha stabilito il Tribunale di Modena


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L'azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione un lavoratore che non vuole vaccinarsi: lo ha stabilito il Tribunale di Modena con l'ordinanza n. 2467 dello scorso 23 luglio. A riportare la notizia è il Sole24Ore di oggi.
'Il datore di lavoro - si legge nella pronuncia – si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all'interno dei locali aziendali e ha quindi l'obbligo ai sensi dell'art. 2087 del codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori'.
A presentare il ricorso erano state due fisioterapiste di una RSA assunte da una cooperativa di Modena che le aveva sospese senza retribuzione a seguito del loro rifiuto di vaccinarsi. La sospensione era avvenuta prima dell'entrata in vigore del decreto legge 44/2021 che ha imposto l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, che quindi non avendo efficacia retroattiva non poteva applicarsi in questo caso.
Secondo il Tribunale anche se il rifiuto a vaccinarsi non può dar luogo a sanzioni disciplinari, può comportare però conseguenze sul piano della valutazione oggettiva dell'idonenità alla mansione.
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Così per chi lavora a contatto col pubblico oppure in spazi chiuso vicino ad altri colleghi la mancata vaccinazione può costituire un motivo per sospendere il lavoratore senza retribuzione.
Non varrebbe neppure la violazione della privacy delle lavoratrici che avevano sottoscritto il consenso informato sulla mancata sottoposizione al vaccino che può essere valutata dal medico aziendale per stabilire l'inidoneità del lavoratore alla mansione.
'Il diritto alla libertà di autodeterminazione – spiega l'ordinanza - deve essere bilanciato con altri diritti di rilievo costituzionale come la salute dei clienti, degli altri dipendenti e il principio di libera iniziativa economica fissato dall'articolo 41 della Costituzione'. Pertanto se il datore di lavoro non dispone di mansioni che non prevedano contatti con l'utenza può decidere di sospendere chi non voglia vaccinarsi.
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