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Con la riforma Nordio avremo una giustizia più equilibrata

Con la riforma Nordio avremo una giustizia più equilibrata

Nella consapevolezza che la giustizia penale non ha colore politico


5 minuti di lettura

La vera matrice della riforma Nordio è ordinamentale, non politica. È di una riforma in materia di giustizia penale che si sta ragionando. E la giustizia penale, come noto, non ha colore politico. Perché, sullo sfondo della stessa, risuona solo il sound del lamento di chi, avendo ingiustamente provato sulla propria pelle le fredde manette per poi essere dichiarato innocente, ha visto la propria vita vera andare in mille pezzi.


La riforma Nordio ha tre gambe.

La prima gamba è rappresentata dalla separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri.

Fino alla fine degli anni ’80, a vigere è stato il codice di procedura penale fascista del 1930.

Nell’ambito di quel modello processuale, noto come inquisitorio, non c’era distinzione tra giudici e pubblici ministeri.

Nel processo penale fascista, infatti, giudici e pubblici ministeri ‘giocavano’ uniti contro l’imputato, presunto colpevole.

Coerentemente con la premessa del ragionamento, dunque, le carriere di giudici e pubblici ministeri erano state unificate dall'allora Ministro, che ciò aveva fatto varando l’ordinamento Grandi del 1941, tuttora vigente.

In epoca fascista, insomma, giudici e pubblici ministeri diventavano colleghi.

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Alla fine degli anni ’80 e, più precisamente, nel 1989, però, entrava in vigore l’attuale codice di procedura penale e, con esso, il nuovo modello processuale accusatorio.

Nell’ambito del nuovo modello processuale accusatorio, la regola è semplice: il processo penale diventa un triangolo equilatero al vertice del quale si trova il giudice - che è soggetto, non parte processuale -, terzo ed imparziale.

Alla base di detto triangolo, in posizione di parità – e, dunque, assolutamente equidistanti dal giudice –, si trovano accusa e difesa - che sono parti, non soggetti processuali -.

A ciò si aggiunga che, nel 1999, veniva novellato l’art. 111 Cost., cristallino nel recitare, oggi, che ogni processo si deve svolgere davanti ad un giudice terzo ed imparziale.

Alla luce di quanto precede, essendo radicalmente cambiate, nel tempo, le regole del ‘gioco’, è evidente che le carriere di giudici e pubblici ministeri non possano più continuare ad essere unite.

Semplicemente perché giudici e pubblici ministeri non possono più continuare ad essere colleghi.

Continuando con ciò a ‘giocare’ uniti contro un imputato che, peraltro, oggi, è presunto innocente ex art. 27 Cost. repubblicana.

La seconda gamba della riforma Nordio è rappresentata dalla costruzione di due nuovi Consigli superiori della magistratura separati.

Se le carriere di giudici e pubblici ministeri, per le testé esposte ragioni, devono essere separate, è evidente che giudici e pubblici ministeri non potranno più continuare a sedere, uniti, nell’unico Consiglio superiore della magistratura oggi esistente.

Perché il Consiglio superiore della magistratura è, appunto, l’organo costituzionale chiamato ad amministrarne le carriere.

E, se le carriere dovranno essere separate, separati dovranno essere altresì i futuri Consigli superiori della magistratura.

Proprio per queste ragioni – che sono ragioni ordinamentali, non politiche –, la riforma Nordio prevede la costruzione di due nuovi Consigli superiori della magistratura separati, l’uno per i giudici, l’altro per i pubblici ministeri.

Più precisamente, mentre nel primo – quello dedicato alla magistratura giudicante (i giudici) – sederanno di diritto il Presidente della Repubblica e il primo Presidente della Corte di cassazione, nel secondo – quello dedicato alla magistratura requirente (i pubblici ministeri) – sederanno di diritto il Presidente della Repubblica e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione –.

La terza gamba della riforma Nordio è rappresentata dalla costruzione della nuova Alta Corte disciplinare.

Parallelamente, infatti, la funzione giurisdizionale sarà affidata alla nuova Alta Corte disciplinare, composta da quindici giudici diversi da quelli chiamati a sedere nel futuro, doppio, Consiglio superiore della Magistratura.

Ciò sul presupposto – ancora una volta, ordinamentale, non politico – che chi è chiamato ad amministrate le carriere di giudici e pubblici ministeri – il futuro, doppio,

Consiglio superiore della Magistratura, appunto – non possa combaciare con chi è chiamato a decidere se, nel singolo caso, un giudice/un pubblico ministero abbia commesso un illecito disciplinare e sia, dunque, meritevole di punizione.

Nell’ambito dell’attuale dibattito in materia, gli avvocati penalisti sono quotidianamente impegnati a spiegare alla cittadinanza esattamente quanto sopra.

Esattamente il fatto, cioè, che la vera matrice della riforma Nordio è ordinamentale, non politica.

Nel tentativo di fare capire alla cittadinanza – che, giustamente, non è fatta solo di giuristi e, dunque, di addetti alla giustizia – che la riforma Nordio è, appunto, una riforma della giustizia penale che impatta solo sul piano proprio della giustizia penale.

Essa, in altre parole, non riguarda la politica.

Né quella di destra, né quella di sinistra.

Perché riguarda unicamente la giustizia penale e, più specificamente, il processo penale.

Il presupposto di partenza del ragionamento, in sintesi, è semplicemente questo: purtroppo, la giustizia penale è una materia che taglia trasversalmente la vita di tutti i cittadini – né si può pensare, sotto questo profilo, che basti ragionare in termini di ‘male non fare, paura non avere’ affinché il problema scompaia perché, purtroppo, così non è –.

E, quando sbaglia – e, purtroppo, sbaglia spesso –, la giustizia penale disintegra vite vere di persone vere.

Basti pensare, in proposito, che, nel periodo 2017-2025, in Italia, se 6.485 sono state le persone risarcite per ingiusta detenzione, ben 2,786 milioni di euro è stata la spesa a tal fine sostenuta dall'erario pubblico.

Puntando a fare del processo penale un vero triangolo equilatero – puntando, cioè, a fare del giudice un giudice, non solo imparziale, ma anche terzo, come terzo solo può essere un giudice davvero equidistante dalle parti processuali (dall'accusa e dalla difesa, cioè) –, la riforma Nordio punta semplicemente a sterilizzare ulteriormente, per quanto possibile, il rischio dell’errore giudiziario, consegnandoci una giustizia penale auspicabilmente più equilibrata e, dunque, auspicabilmente in grado di giudicare più serenamente e, soprattutto, più correttamente delle vite di tutti i cittadini.

La speranza degli avvocati penalisti, insomma, è davvero quella di riuscire a far comprendere alla cittadinanza che, al di là delle singole – e legittime – impostazioni politiche, quando si ragiona di giustizia penale, è solo di giustizia penale che si sta ragionando.

Nella consapevolezza che la giustizia penale non ha colore politico.

Ma solo il sound, che, incessante, risuona sullo sfondo della stessa, del lamento di chi, avendo ingiustamente provato sulla propria pelle le fredde manette per poi essere dichiarato innocente, ha visto la propria vita vera andare irrecuperabilmente in mille pezzi.

Guido Sola

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Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Dottore di ricerca in Scienze penalistiche presso l’Università degli Studi di Trieste. Già assegnista di ri...   

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