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Una tastiera e tanto livore: cosìla diffamazione può correre on line

Una tastiera e tanto livore: cosìla diffamazione può correre on line

La ragione di tanta diffamazione sui social deriva dal fatto che alcuni credono di potersi muovere in una sorta di 'zona franca', senza conseguenze legali


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In queste settimane, alcuni giornali trattano di un argomento che ha interessato le recenti elezioni e la vita politica italiana in genere: la diffamazione via social. Tutto è utilizzabile per colpire l’avversario politico o solo chi rappresenta un ideale diverso dal proprio. Volete un esempio? In questi giorni fa clamore il “giro” sulla moto d’acqua della Polizia del figlio adolescente del vice premier Salvini, a Milano Marittima. Gli iscritti a Facebook di sinistra si sono scatenati nell’insulto; a destra hanno risposto con le stesse armi. Qualcuno, che non ha ancora venduto il cervello allo sfasciacarrozze, ha tentato di ricondurre l’episodio alla normalità di un momento gioioso estivo che non ha alcun significato politico o di reprimenda comportamentale.

Prima dell’avvento del web, era obbligatorio appartenere ad un mezzo di comunicazione – giornale, radio o televisione – per poter condividere le proprie opinioni. Dovevi essere iscritto all’albo, avere almeno il “patentino” di giornalista pubblicista. Oggi basta possedere un computer, essere collegati ad internet e iscritto ad uno o a tutti i social più popolari per avere il mondo quale platea, disponibile ad ascoltarti e magari a crederti, sostenerti nella tua azione.
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Non c’è nessun controllo, etico, deontologico; sei solo tu, la tua coscienza e una tastiera.

Purtroppo la coscienza è un arnese che da tempo si è riposto in soffitta e a parlare senza alcun freno tante volte è solo il livore, la frustrazione e l’ignoranza di chi vuole vendicarsi di qualcuno, esprimere il proprio odio o, più raramente, cercare consensi per appagare il personale egocentrismo. Recenti indagini sul tema sono giunte alla conclusione che la diffamazione via web è più un fenomeno maschile che femminile, perché di mezzo c’è sempre il testosterone, questo imperativo categorico che hanno i maschi d’urlare al mondo: “ Sono un animale alpha!”. Pare che questa storia degli ormoni non abbandoni l’uomo neppure quando da tempo è approdato all’età dei sensi sopiti, anestetizzati e non sia più in cerca d’affascinanti donzelle da irretire con la propria maschia possanza, anche verbale.

La ragione di tanta diffamazione sui social deriva dal fatto che alcuni credono di potersi muovere in una sorta di “zona franca”, senza conseguenze legali e che tutto sia riconducibile all’intoccabile libertà d’opinione. Purtroppo, per i calunniatori di professione, la legge considera la realtà virtuale alla pari di quella reale.

L’articolo 21 della Costituzione tratta della libertà di pensiero, ma tale pensiero deve essere, però, condiviso
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con dei limiti: un conto è esprimere dissenso con decoro e educazione; un altro è offendere, diffamare e ingiuriare l’interlocutore sulla base d’interpretazioni personali o addirittura di elementi inventati di sana pianta.

Da un punto di vista legale, l’art. 595 del Codice Penale punisce il delitto di diffamazione, stabilendo che : 1) chiunque, che comunicando con più persone offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. 2) Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro. 3) Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Riferendosi alla diffamazione mediante social, una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. I., 2 gennaio 2017, n. 50) ha chiaramente affermato che “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma del codice penale, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato
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o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche del social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica”. Se poi questi messaggi lesivi della reputazione si fondano su falsità comprovate e sono state diffuse durante la campagna elettorale per nuocere un candidato e il partito/lista civica d’appartenenza, s’aggiunge un’aggravante: il reato di turbativa elettorale per elezioni amministrative o regionali, per la quale sono applicabili, a seconda dei casi, gli artt. 654 e 660 del Codice Penale.

Massimo Carpegna

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