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Respinto il ricorso di CRM: è piadina solo se fatta in Romagna

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Lo ha deciso una sentenza della Corte di Giustizia Ue che si è espressa sul ricorso dell'azienda modenese che si trova al di fuori dell'area indicata dal disciplinare di produzione


Respinto il ricorso di CRM: è piadina solo se fatta in Romagna
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La Piadina romagnola industriale o artigianale, va comunque prodotta in Romagna per potersi fregiare di questo titolo. Lo ha deciso una sentenza della Corte di Giustizia Ue del Lussemburgo respingendo il ricorso della CRM, con sede a Modena  che produce prodotti da forno, ma famosa a livello nazionale per la produzione di diverse tipologie di piadine romagnole, il cui stabilimento di produzione (la sede principale a Modena), si trova pero' al di fuori dell'area indicata dal disciplinare della 'Piadina Romagnola/Piada Romagnola' a tutela Igp europea.

In accordo con quanto deciso dalla Commissione Ue, il tribunale ha stabilito 'un legame tra la reputazione del prodotto, anche industriale, e la sua origine geografica' e 'sottolinea, a questo proposito, che tale legame esiste in ragione di fattori umani'.

Infatti, 'grazie alle tecniche di fabbricazione della piadina, trasmesse in Romagna di generazione in generazione, inizialmente per il consumo immediato e poi per la consumazione differita, e grazie agli eventi socio-culturali organizzati dalla popolazione romagnola, il consumatore associa l'immagine della piadina romagnola, a prescindere dalle modalita' artigianali o industriali di realizzazione, al territorio della Romagna'. La Corte Ue osserva poi che 'non e' stato violato, nella specie, il fondamentale diritto di difesa della societa' ricorrente, la quale ha potuto fare valere le proprie ragioni sia davanti ai giudici nazionali sia davanti al giudice dell'Unione.

L'azienda ha chiesto l'annullamento del regolamento di esecuzione (Ue) n. 1174/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, e cioe' della 'Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)'.

La Crm, infatti, temeva che riservare l'uso della denominazione 'romagnola' alle piadine/piade prodotte nell'area geografica protetta renda impossibile l'esercizio della propria attivita' economica ordinaria, in quanto il proprio stabilimento di produzione si trova al di fuori di questa area. La domanda di registrazione della 'Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)' e' stata proposta alle autorita' italiane, nel 2011, da un consorzio per la promozione di tale prodotto (proposta di registrazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2012). Tale pubblicazione ha dato luogo a numerose opposizioni da parte di organizzazioni rappresentative dei produttori artigianali di piadine vendute in chioschi, che hanno contestato l'equiparazione, ai fini della IGP considerata, delle piadine prodotte industrialmente alle piadine di fabbricazione artigianale vendute in chioschi. Ciononostante, le autorita' italiane, l'11 dicembre 2012, hanno depositato presso la Commissione la dichiarazione di registrazione della IGP in questione, unitamente al disciplinare di produzione.

Nel 2013, la CRM ha impugnato davanti al TAR Lazio gli atti della fase nazionale della procedura di registrazione. Con sentenza del 15 maggio 2014, il TAR accoglieva il ricorso, imponendo alle autorita' italiane di riformulare detto disciplinare. Secondo il TAR, infatti, la reputazione meritevole di tutela poteva essere riconosciuta unicamente alla produzione artigianale, ad esclusione di qualsivoglia realizzazione industriale della piadina romagnola. Conformemente al diritto italiano, tale sentenza di primo grado era immediatamente esecutiva.

Qualche giorno dopo questa sentenza, la Commissione pubblicava la domanda di registrazione della IGP, indicando che tale pubblicazione conferiva il diritto di opposizione alla domanda medesima. La CRM Srl informava quindi la Commissione della sentenza del TAR e, sulla base di questa, chiedeva alla Commissione di annullare la pubblicazione della domanda cosi' come effettuata. Ciononostante, la Commissione adottava il regolamento impugnato, dal quale deriva, come conseguenza, che la CRM Srl non e' piu' autorizzata a utilizzare la denominazione 'piadine romagnole' per i suoi prodotti fabbricati a Modena, in quanto questa citta' si trova al di fuori dell'area geografica protetta.

Con sentenza del 13 maggio 2015, il Consiglio di Stato, adito in appello, ha annullato la sentenza del TAR Lazio. Nel frattempo, pero', la CRM Srl ha proposto il ricorso di cui trattasi al Tribunale UE. Con la sentenza odierna, la Corte Ue respinge il ricorso della CRM, pur muovendo alla Commissione una serie di rimproveri. Il Tribunale rileva, innanzitutto, che la Commissione non ha commesso errori di diritto ritenendo che sussista un legame tra la reputazione del prodotto, anche industriale, e la sua origine geografica. Il Tribunale sottolinea, a questo proposito, che tale legame esiste in ragione di fattori umani. Infatti, grazie alle tecniche di fabbricazione della piadina, trasmesse in Romagna di generazione in generazione, inizialmente per il consumo immediato e poi per la consumazione differita, e grazie agli eventi socio-culturali organizzati dalla popolazione romagnola, il consumatore associa l'immagine della piadina romagnola, a prescindere dalle modalita' artigianali o industriali di realizzazione, al territorio della Romagna.





Redazione Pressa
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