La presenza sul territorio della Polizia locale sarà innanzitutto funzionale a favorire comportamenti corretti, tra i quali anche l’installazione e l’utilizzo corretto dei dispositivi di illuminazione. Con la stagione autunnale sono infatti sensibilmente aumentate le ore di buio e gli spostamenti con mezzi privi dei dispositivi di illuminazione costituisce un pericolo per conducenti e automobilisti. Gli operatori della Polizia locale presteranno pertanto un’attenzione particolare al tema e durante i controlli potranno essere forniti kit di luci a mezzi sprovvisti che in ogni caso verranno sanzionati per la mancanza o l'inefficienza dei dispositivi previsti.
Il comportamento dei ciclisti e dei monopattini lungo le nostre strade è regolamentato dall’articolo 182 del Codice della Strada e dall'art.1 comma 75 e successivi della Legge 160/2019, che impone comportamenti volti alla loro salvaguardia, oltre che ad evitare che siano un pericolo per la circolazione stradale.
Tra le principali norme di condotta c’è l’obbligo di circolare su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni del traffico lo richiedano e mai affiancati in più di due. Per le biciclette, fuori dai centri abitati tale prescrizione diventa d’obbligo, tranne che uno dei due sia un minore di anni dieci che in questo caso, deve procedere a destra dell’altro.
La circolazione dei monopattini sulle strade extraurbane è consentita solo in presenza di pista ciclabile, mentre è obbligatorio utilizzare le ciclabili quando siano presenti; non è possibile circolare sotto portici o in zone riservate ai pedoni come i marciapiedi e occorre sempre rispettare la segnaletica stradale.
È inoltre vietato trasportare cose che impediscano il libero
È obbligatorio condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, sia di intralcio o di pericolo per i pedoni; in questi casi monopattini e bici sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e prudenza.
Le dotazioni obbligatorie di biciclette e monopattini
I dispositivi di illuminazione sono particolarmente importanti: sia biciclette che monopattini ne devono essere dotati; i dispositivi luminosi vanno accesi da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del suo sorgere.
In particolare, le biciclette devono avere luci bianche o gialle anteriormente, rosse e catadiottri del medesimo colore posteriormente. Sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli e analoghi dispositivi vanno applicati sui lati. I dispositivi luminosi vanno accesi anche di giorno nelle gallerie e in caso di nebbia, di nevicate, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, sia nei centri abitati che fuori. In fascia oraria serale e notturna il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati deve anche indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
I monopattini elettrici devono essere equipaggiati con luce anteriore fissa, bianca o gialla, luce posteriore fissa e catadiottri rossi e catadiottri gialli applicati sui lati.
Le violazioni, previste per biciclette dall'art.182 del Codice della Strada, prevedono una sanzione amministrativa di 26 euro e la stessa sanzione viene applicata in caso sul velocipede manchino o non siano efficienti i dispositivi di illuminazione, mentre per le stesse violazioni commesse alla guida di un monopattino elettrico, è prevista una sanzione di 50 euro.
Inoltre, è vietato condurre anche velocipedi e monopattini in condizioni di alterazione psicofisica conseguente all'abuso di alcolici o all'assunzione di stupefacenti; la violazione comporta anche conseguenze penali.


