Entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo paternità obbligatorio di 10 giorni, aumenta da 10 a 11 mesi congedo genitore solo, aumenta da 6 a 12 anni l’età del bambino per cui usufruire del congedo parentale, viene esteso il diritto all’indennità di maternità per lavoratrici autonome e libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.
Le novità sono contenute in uno schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri per recepire le direttive europee in materia di conciliazione tra il lavoro e la vita familiare su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando.
Non è la sola novità: un altro scherma di decreto riguarda infatti i nuovi obblighi di informazione dei lavoratori rispetto alle proprie condizioni di lavoro, nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non standard, beneficino di maggiore chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro, comprese le ipotesi in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
I due provvedimenti approvati estendono i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e che
IL NUOVO CONGEDO PARENTALE
I principali punti di novità sono:
1) entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di dieci giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, disciplinato dall’articolo 28 del dlgs n. 151 del 2001, (T.U, in materia di
2) Riguardo al congedo parentale, è stata aumentata da dieci a undici mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo, nell’ottica di un’azione positiva che venga incontro ai nuclei familiari monoparentali. Il livello della relativa indennità è del 30 per cento della retribuzione, nella misura di tre mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a sei mesi. Ad esso si aggiunge un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un’indennità pari al 30 cento della retribuzione. Pertanto, fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da sei a nove in totale. L’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave, è del 30%.
3) Viene aumentata da sei a dodici anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti.
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