Per gli spostamenti per motivi di lavoro e passeggiate non è più obbligatoria l’autocertificazione. Infatti per gli spostamenti lavorativi sarà sufficiente esibire una documentazione fornita dal datore di lavoro, tesserini o documenti simili in alternativa alla autocertificazione stessa.
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Nel nuovo modulo il cittadino deve dichiarare di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, sia nazionali che regionali come peraltro avveniva anche nell’autocertificazione precedente. Resta, poi, confermata l’esigenza per chi compila il modello di dichiarare di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19. La persona sottoposta al controllo dovrà quindi indicare il luogo dal quale è iniziato lo spostamento e l’indirizzo di destinazione.
Rimane valida anche la vecchia autocertificazione: basta cancellare le voci che non c'entrano
Nel nuovo modulo sono riportate le quattro motivazioni che possono determinare lo spostamento: comprovate esigenze lavorative; assoluta urgenza; situazione di necessità; motivi di salute. Si lasciano poi sei righe in bianco in cui il cittadino può specificare la ragione dello spostamento. Resta comunque valida, per chi l’ha stampata, anche la vecchia versione dell’autocertificazione. In questo caso, come detto, il Viminale spiega che sarà sufficiente cancellare le parti non più attuali che sono indicate sul modello presente sul sito dello stesso ministero dell’Interno



