Fine vita: per l'Emilia-Romagna ammissibile Progetto di Legge Luca Coscioni

Lo scopo della proposta di legge è arrivare a un protocollo sanitario con tempi certi per aiutare le amministrazioni a dare piena applicazione alla sentenza della Corte costituzionale sul suicidio assistito. Controverso il fatto che un diritto di tale portata possa essere normato da legge regionale


La Consulta di garanzia statutaria, sottolineando come la sentenza della Corte costituzionale 242 del 2019 'sia considerata dalla dottrina maggioritaria come immediatamente applicabile in attesa dell'intervento del Parlamento, ha ritenuto che nella sentenza della Corte non sia configurabile un diritto a essere aiutati a morire dal Servizio sanitario nazionale, ma semmai 'un diritto a darsi la morte ottenendo da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale l'accertamento dei presupposti per la non punibilità (dell'aiuto al suicidio), quello dell'idoneità del farmaco e più in generale l'accertamento delle modalità di esecuzione''.
Dunque, 'un diritto che può essere normato tramite legge regionale'. Una volta terminata la raccolta delle 5.000 firme necessarie, la proposta di legge di iniziativa popolare sarà esaminata dall'Assemblea legislativa, che, esattamente come le proposte di legge non di origine popolare, effettuerà un'istruttoria in commissione e poi la sottoporrà a discussione, presentazione di emendamenti e votazione in Aula.
Come evidente- scrive la Consulta statutaria dell'Emilia-Romagna, presieduta dalla professoressa Chiara Bologna- non esistono precedenti decisioni della Corte costituzionale sulla questione, postasi per la prima volta a seguito della presentazione della proposta popolare in oggetto e di analoghe iniziative avviate o appena realizzate in altre Regioni italiane. Per tali motivi, la Consulta si esprime per l'ammissibilità della proposta in oggetto.
Ciò nonostante, la Consulta evidenzia come vi siano alcune disposizioni che, dando esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale, potrebbero essere ricondotte a un esercizio della competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute, mentre ve ne sono altre che sembrano esulare da quanto deciso dalla Corte, prevedendo che l'azienda sanitaria fornisca farmaco, macchinario e assistenza medica per l'autosomministrazione'. Queste ultime norme 'appaiono difficilmente riconducibili alla competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute- spiegano ancora dalla Consulta- se infatti in base alla sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale l'aiuto al suicidio, nelle circostanze indicate dalla Corte, non è punibile per l'esercizio di un altrui diritto fondato sugli articoli 2, 13, 32 comma 2 della Costituzione, tale diritto non sembra configurabile nella sentenza come un diritto ad essere aiutati a morire dal Servizio sanitario nazionale, ma semmai come un diritto a darsi la morte ottenendo da una struttura pubblica del SSN l'accertamento dei presupposti per la non punibilità, quello dell'idoneità del farmaco e più in generale l'accertamento delle modalità di esecuzione'.
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