Il Green Pass non è citato direttamente ma è chiaro però che in un sistema di restrizioni in cui il Green Pass è stato e continuerà ad essere anche dopo il primo aprile ed il primo maggio lo strumento principe per l'applicazione delle restrizioni, continuerà a rimanere tale. Da risfoderare come strumento di applicazione delle restrizioni che anche attraverso l'utilizzo di una semplice ordinanza, l'esecutivo avrà il potere di varare.
Del resto, dal 1° aprile, e nemmeno dal 1° maggio, il Green Pass non sparirà, per la soddisfazione di chi, anche in ambito scientifico, confermandone la funzione politica e non di sanità pubblica, e forse non considerando che dal 1° aprile e dal 1° maggio il mancato possesso del super green pass riguarderebbe un numero sempre maggiore di persone vaccinate senza terza dose, ritiene la cancellazione del certificato verde come un regalo a chi ha scelto di non vaccinarsi. Così come continuerà ad essere obbligatorio, nella sua versione super, ovvero collegata alla vaccinazione, anche per gli insegnanti di ogni ordine e grado che dovranno averlo ed esibirlo fino alla fine dell'anno per potere continuare a lavorare in classe. In pratica, l'idea diffusa che il 1° maggio segnerà la fine del Green Pass, è sbagliata ed ingannevole.
Riassumiamo di seguito cosa, per il Green Pass e le misure anti-covid, cambierà dal 1° aprile
- Accesso ai luoghi di lavoro
- Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità
- Green pass per attività e servizi
Scuola
Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.
Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Mascherine
Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per:
mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita)
spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive
Dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
E resta l'obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.
Quarantene e isolamento
Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).



