Su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure:
a) Misure di carattere generale
a1. L’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione è sempre obbligatorio, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti
protocolli o da misure più restrittive;
a2. È consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, e in ogni caso al di fuori delle strade e delle piazze del centro storico della città, nonché delle aree solitamente affollate;
a3. L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni;
a4. E’ fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”
approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;
a5.
a6. E’ altresì vietato lo svolgimento dei mercatini degli Hobbisti di cui alla LR 12/1999 e dei mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari;
a7. In attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.
a8. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella fascia oraria ricompresa dalle ore 15 alle ore 18, può essere svolta esclusivamente con consumazione su posti a sedere regolarmente collocati, sia all’interno che all’esterno dei locali;
a9. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente;
a10.
regolamentata, Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e i percorsi realizzati dalle Fondazioni ITS;
b) Misure relative ai giorni festivi e prefestivi:
b1. Nei giorni festivi e prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, ovunque localizzate, nonché gli esercizi commerciali insediati nell’ambito di centri commerciali, di aree commerciali
integrate e di poli funzionali, di cui ai punti 1.7 e 1.8 della DCR 1253/1999, sono chiusi al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, per le farmacie, parafarmacie, tabaccherie
ed edicole;
b2. Nei giorni festivi è altresì sospeso ogni tipo di attività di commercio, sia in sede fissa che su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la
vendita di generi alimentari;
b3. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata;
c)Disposizioni finali:
c1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 14 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020;
c2. La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal
decreto legge 16 maggio 2020 n. 33;
c3. La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna.
c4 La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Stefano Bonaccini


