'Il giudice sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal Cittadella con cui si chiede, in via principale e pregiudiziale, di sospendere il presente giudizio in attesa del giudizio incardinato avanti alla Corte Sportiva di Appello, avverso la squalifica per due gare effettive del calciatore Matteo Boccaccini, nonché delle indagine demandate alla Procura federale ed, in via subordinata, di accertare l’irregolarità della gara e disporne la ripetizione, esaminata la decisione della corte sportiva d’appello nazionale in cui si afferma espressamente che “come correttamente deciso dal giudice sportivo, va escluso in capo al Boccaccini ogni addebito di condotta violenta differente da quanto indicato nel referto dell’arbitro” ed al contempo, a seguito dell’esame “del video depositato in atti” ha rideterminato la sanzione della squalifica da due giornata ad una, dovendosi escludere “che al Boccaccini possa addebitarsi una condotta gravemente antisportiva”, letta la memoria ex art. 67 deposita dal Piacenza Calcio con cui si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dal Cittadella Vis Modena ovvero rigettarlo ed omologare il risultato della
Dispone: di respingere il reclamo, di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Piacenza-Cittadella 4-1 di addebitare sul conto della Cittadella la tassa di reclamo'.
Matteo Pierotti