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Respinto ricorso di Cittadella Vis Modena, resta sconfitta di Piacenza

Respinto ricorso di Cittadella Vis Modena, resta sconfitta di Piacenza

'L’accertamento demandato alla procura appare perlustrativo e non in grado di giustificare una richiesta di ripetizione della gara'


2 minuti di lettura

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E' stato ufficialmente respinto dal Giudice sportivo il ricorso del Cittadella Vis Modena in merito alla gara di Piacenza. Ecco il testo della sentenza del Giudice sportivo.
'Il giudice sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal Cittadella con cui si chiede, in via principale e pregiudiziale, di sospendere il presente giudizio in attesa del giudizio incardinato avanti alla Corte Sportiva di Appello, avverso la squalifica per due gare effettive del calciatore Matteo Boccaccini, nonché delle indagine demandate alla Procura federale ed, in via subordinata, di accertare l’irregolarità della gara e disporne la ripetizione, esaminata la decisione della corte sportiva d’appello nazionale in cui si afferma espressamente che “come correttamente deciso dal giudice sportivo, va escluso in capo al Boccaccini ogni addebito di condotta violenta differente da quanto indicato nel referto dell’arbitro” ed al contempo, a seguito dell’esame “del video depositato in atti” ha rideterminato la sanzione della squalifica da due giornata ad una, dovendosi escludere “che al Boccaccini possa addebitarsi una condotta gravemente antisportiva”, letta la memoria ex art. 67 deposita dal Piacenza Calcio con cui si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dal Cittadella Vis Modena ovvero rigettarlo ed omologare il risultato della
gara in epigrafe, letta la ulteriore memoria Vis Modena in cui si insiste per la persistente pregiudizialità degli accertamenti richiesti alla Procura federale e nelle rassegnate conclusioni e richieste istruttorie, rilevato come tali accertamenti appaiano tutt’ora volti a dimostrare che il direttore di gara avrebbe espulso il calciatore Matteo Boccaccini per ragioni diverse da quelle indicate in referto e nel successivo supplemento, nonostante che le motivazioni poste a base del provvedimento di squalifica risultino confermate dall’esame delle immagini video, come indicato dalla stessa Corte Sportiva d’Appello, che le ha puntualmente richiamate in seno alla valutazione con cui ha ridotto la misura afflittiva della sanzione, rilevato come in assenza di ulteriori e diverse finalità, allo stato non ricavabili dagli atti, l’accertamento demandato alla procura appare perlustrativo e non in grado di giustificare una richiesta di ripetizione della gara o di incidere sulla sua corretta omologazione.
Dispone: di respingere il reclamo, di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Piacenza-Cittadella 4-1 di addebitare sul conto della Cittadella la tassa di reclamo'.
Matteo Pierotti
Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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