La decisione, capace di creare anche un precedente per centinaia di utenti, parte dal caso il caso di un ospite di Centro Socio Riabilitativo in città e coinvolge le delibere comunali n. 42/2017 e n. 21/2018, con cui l’Amministrazione del Comune di Modena, aveva introdotto un sistema di compartecipazione ai costi basato su una tariffa fissa per tutti gli utenti, senza considerare la loro situazione economica individuale. Una scelta che – secondo il TAR – contrasta con la normativa nazionale, in particolare con il D.P.C.M. 159/2013, che individua l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) come unico parametro valido per stabilire l’accesso agevolato e la compartecipazione a servizi socio-sanitari.
I giudici amministrativi hanno sottolineato che l’ISEE rappresenta uno strumento essenziale per assicurare equità nell’accesso alle prestazioni sociali e che i Comuni non hanno alcun potere discrezionale per derogare a questa disciplina. Applicare una quota fissa, indipendentemente dall’ISEE dell’assistito, significa – ha evidenziato il TAR – penalizzare le persone più fragili e addirittura intaccare risorse non computabili ai fini ISEE, come le indennità di accompagnamento.
Nella motivazione si legge che la norma adottata dal Comune rischia di escludere dal servizio le persone con reddito nullo, oppure di gravare economicamente su familiari esterni al nucleo ISEE, in violazione del principio costituzionale di capacità contributiva.
Il ricorso, presentato nel 2021, riguardava il diniego da parte del Comune di calcolare la quota a carico di una persona disabile con ISEE pari a zero. Il TAR ha respinto l’eccezione del Comune, che nel frattempo aveva approvato un nuovo regolamento nel 2021, affermando che tale normativa non ha effetto retroattivo e quindi non può sanare le irregolarità relative agli anni 2018-2020. Alla luce di questi rilievi il tribunale amministrativo regionale ha quindi disposto l’annullamento delle delibere comunali per la parte in cui non prevedono l’uso dell’ISEE; l’annullamento della nota del Comune del 18 novembre 2020, con cui si era respinta la richiesta dell’assistito; l'obbligo per il Comune di dare pubblicità alla sentenza, affinché l’annullamento produca effetto anche verso terzi, come previsto dall’art. 14 del DPR 1199/1971.
La sentenza potrebbe avere effetti più ampi, poiché incide su atti amministrativi a carattere generale e rafforza il principio per cui le tariffe dei servizi socio-sanitari devono sempre essere commisurate alla reale situazione economica dell’assistito. In questo caso si tratta di disabili ma lo stesso principio andrebbe applicato anche in tutto il campo della terza età inseriti in strutture di assistenza.
Gi.Ga.


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