Nella motivazione si legge che la norma adottata dal Comune rischia di escludere dal servizio le persone con reddito nullo, oppure di gravare economicamente su familiari esterni al nucleo ISEE, in violazione del principio costituzionale di capacità contributiva.Il ricorso, presentato nel 2021, riguardava il diniego da parte del Comune di calcolare la quota a carico di una persona disabile con ISEE pari a zero. Il TAR ha respinto l’eccezione del Comune, che nel frattempo aveva approvato un nuovo regolamento nel 2021, affermando che tale normativa non ha effetto retroattivo e quindi non può sanare le irregolarità relative agli anni 2018-2020. Alla luce di questi rilievi il tribunale amministrativo regionale ha quindi disposto l’annullamento delle delibere comunali per la parte in cui non prevedono l’uso dell’ISEE; l’annullamento della nota del Comune del 18 novembre 2020, con cui si era respinta la richiesta dell’assistito; l'obbligo per il Comune di dare pubblicità alla sentenza, affinché l’annullamento produca effetto anche verso terzi, come previsto dall’art. 14 del DPR 1199/1971.
Modena, il TAR annulla la quota fissa per i disabili applicata dal Comune: deve essere calcolata in base all’ISEE
Accolto il ricorso di un tutore e dell'associazione Prima gli ultimi di Parma che aveva raccolto le istanze anche di utenti modenesi. Comune di Modena obbligato a rivedere le regole di compartecipazione ai servizi socio-sanitari
Nella motivazione si legge che la norma adottata dal Comune rischia di escludere dal servizio le persone con reddito nullo, oppure di gravare economicamente su familiari esterni al nucleo ISEE, in violazione del principio costituzionale di capacità contributiva.Il ricorso, presentato nel 2021, riguardava il diniego da parte del Comune di calcolare la quota a carico di una persona disabile con ISEE pari a zero. Il TAR ha respinto l’eccezione del Comune, che nel frattempo aveva approvato un nuovo regolamento nel 2021, affermando che tale normativa non ha effetto retroattivo e quindi non può sanare le irregolarità relative agli anni 2018-2020. Alla luce di questi rilievi il tribunale amministrativo regionale ha quindi disposto l’annullamento delle delibere comunali per la parte in cui non prevedono l’uso dell’ISEE; l’annullamento della nota del Comune del 18 novembre 2020, con cui si era respinta la richiesta dell’assistito; l'obbligo per il Comune di dare pubblicità alla sentenza, affinché l’annullamento produca effetto anche verso terzi, come previsto dall’art. 14 del DPR 1199/1971.
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