Requisito obbligatorio per i medici
Quando si parla di 'obbligo vaccinale' è importante dunque analizzare i due esempi fatti dal ministro Speranza. Per quanto riguarda il personale sanitario si tratta formalmente di un 'requisito' non di un 'obbligo'. Nel senso che un medico non è obbligato a vaccinarsi in quanto medico, ma in quanto cittadino.
Recita infatti l'Art4 del Dl 44/2021: 'gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, (nelle farmacie, nelle parafarmacie) e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati'.
I vaccini obbligatori in Italia: le sanzioni
Il Decreto legge 73 del 7 giugno 2017, modificato dalla Legge di conversione 119 del 31 luglio 2017 prevede effettivamente 10 vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati. Eccole: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella.
Anche in questo caso l'obbligo vaccinale è di fatto un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola primaria (scuola elementare) in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola e fare gli esami, ma, in caso non siano vaccinati, viene attivato dalla Asl un percorso di recupero della vaccinazione. E se proprio non ci si vaccina? Come spiega il Ministero della salute in una nota aggirornata ad aprile 2021, è possibile incorrere in sanzioni amministrative da 100 a 500 euro.



