Questi, in sintesi, i rilievi alla base della decisione del garante della Privacy di archiviare il procedimento avviato sull'esposto di Modena Volta Pagina del 3 luglio scorso, rispetto ad un presunto illegittimo trattamento dei dati personali ai fini di propaganda elettorale da parte degli appartenenti al Caf.
La vicenda riporta alle elezioni amministrative del maggio 2019, quando mediante la piattaforma Aruba in uso a Fna di Modena, veniva inviato un sms agli iscritti della federazione con il quale si invitava a sostenere la responsabile della Consulta Aderenti a Fna, Katia Parisi, candidata per il consiglio comunale.
Un fatto che scatenò una forte reazione del mondo politico, anche in casa PD dove l'allora candidato Fabio Poggi, poi eletto e posto alla presidenza del Consiglio comunale, definì la vicenda grave.
Ma al di là della polemica politica fu Modena volta pagina, lista civica non eletta in consiglio, attraverso il suo legale rappresentante e sei iscritti, a presentare formale esposto al garante della privacy, contestando che il CAF avrebbe utilizzato in modo illecito la banca dati degli iscritti al CAF per svolgere campagna elettorale.
Esaminate le documentazioni e sentite le parti emerse che il 'CAF Pelusia' citato come mittente dell'SMS non indicava il Centro di assistenza fiscale bensì la Consulta Aderenti Fna, l'organizzazione che al suo interno comprende anche il Caf ed altre sigle. Fatto sta che l'FNA, nel suo statuto, prevede, nell'elenco delle finalità dell'associazione, quella di 'sostenere i propri rappresentanti o responsabili sindacali impegnati in consultazioni elettorali di qualsiasi ordine e grado e di qualsiasi schieramento politico, inviando comunicazione di sostegno agli associati e cittadini simpatizzanti sostenitori per fax mail telefono internet e messaggi'.
In soldoni, FNA poteva, da statuto fare ciò che ha fatto senza violare norme e privacy. Da qui la decadenza di fatto dei presupposti del ricorso di Modena Volta pagina. Decadenza su due fronti: da un lato il soggetto contestato nel ricorso, ovvero il CAF (inteso come centro di assistenza fiscale), non era il soggetto dal quale derivava la comunicazione (inviata ufficialmente dalla Consulta FNA di cui Katia Parisi, poi eletta in Consiglio comunale, è presidente), e dall'altro il fatto che FNA era legittimata ad inviare quel genere di messaggio ai propri iscritti.
Alla luce di questi rilievi il garante per la privacy ha stabilito che nessuna violazione può essere ravvisata in capo a CAF Italia, visto che il trattamento dei dati personali a fini di propaganda elettorale non è stato effettuato dal centro di assistenza fiscale, e allo stesso tempo ha ritenuto che non possa configurarsi da parte di FNA un'ipotesi di esclusione del consenso dell'interessato visto che tale consenso è previsto da statuto anche nella finalità di comunicazione politica a sostegno dei rappresentanti dei responsabili.
Da qui il provvedimento di archiviazione al quale ora i proponenti dell'esposto potranno presentare opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria.
Gi.Ga.



