E' il nucleo centrale della risposta che la Prefettura di Modena ha fornito all’ex ministro Carlo Giovanardi che, attraverso la Prefettura stessa, aveva chiesto un chiarimento al ministro. Una richiesta che partiva dai casi di numerose donne viste in centro storico a Modena con abbigliamento che ne copriva non solo totalmente il corpo ma anche il viso, ad esclusione degli occhi, ovvero con la versione più 'estrema' del Niqab.
Il principio giuridico ribadito (e che come tale non entra nel merito della questione politica legata ad una eventuale imposizione del velo integrale), ribadito nelle risposta del Ministro, richiama l’articolo 19 della Costituzione, che tutela la libertà religiosa “in qualsiasi forma”, e ricorda che la Corte costituzionale ha sempre subordinato eventuali limitazioni a una legge dello Stato e a comprovate esigenze di ordine pubblico. Da qui la conclusione: allo stato attuale, nessuna norma vieta burqa e niqab, e nessuna ordinanza locale può introdurre divieti che spettano esclusivamente al legislatore nazionale.
Il contesto normativo
Il documento ricostruisce anche il significato delle norme spesso evocate nel dibattito politico. L’articolo 5 della legge 152 del 1975 vieta l’uso di mezzi che impediscano il riconoscimento solo in assenza di un giustificato motivo. La giurisprudenza ha stabilito che la motivazione religiosa costituisce, di norma, proprio quel giustificato motivo. L’articolo 85 del TULPS, che vieta di comparire mascherati, è invece riferito a travestimenti festivi e non può essere applicato automaticamente agli indumenti religiosi.
Il Consiglio di Stato ha più volte annullato ordinanze dei sindaci che tentavano di vietare il velo integrale, definendole atti privi di fondamento giuridico e spesso connotati da finalità politiche o culturali. Anche i giudici penali hanno escluso che il semplice uso del burqa integri un reato: l’unico limite è l’obbligo di collaborare all’identificazione, sollevando temporaneamente il velo quando richiesto dalle forze dell’ordine.
La Prefettura cita anche la Consulta per l’Islam italiano, che riconosce la legittimità dell’abbigliamento religioso purché non impedisca in modo assoluto il riconoscimento della persona.
In definitiva l’uso del burqa e del niqab non è vietato, ma chi li indossa deve comunque sottoporsi ai controlli di identificazione. Il bilanciamento tra libertà religiosa e sicurezza si realizza qui, nella possibilità per le forze dell’ordine di chiedere la temporanea rimozione del velo quando necessario.
La Prefettura conclude ricordando che nelle manifestazioni pubbliche il divieto di coperture integrali del volto è assoluto, mentre in ogni altro contesto l’ordinamento tutela la libertà religiosa, imponendo solo il rispetto delle procedure di identificazione. Una risposta che chiude il fronte giuridico, ma lascia aperto – inevitabilmente – quello culturale e politico, che resta terreno di confronto pubblico e non di interpretazione normativa.
La questione culturale e religiosa
Ma proprio questa impostazione rigorosamente tecnica mette in luce ciò che per forza di cose, ovvero proprio perché tecnica, la risposta non affronta. Il documento non entra nel merito delle questioni culturali, sociali e di genere che spesso accompagnano il dibattito sul velo integrale.

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