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Velo che copre il volto: non vietato in luogo pubblico ma il riconoscimento va garantito

Velo che copre il volto: non vietato in luogo pubblico ma il riconoscimento va garantito

La Prefettura di Modena risponde all'ex ministro Giovanardi che aveva chiesto chiarimenti al ministro Piantedosi


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In Italia non esiste alcun divieto generale che impedisca a una donna di indossare un capo che copra il volto in luogo pubblico ma chi li indossa deve comunque sottoporsi ad eventuali controlli di identificazione. In sostanza, a richiesta, una persona che indossa il velo che copre il volto per motivi religiosi è comunque obbligata ad abbassarlo per rendere identificabili il volto se richiesto da personale delle forze dell'ordine.

E' il nucleo centrale della risposta che la Prefettura di Modena ha fornito all’ex ministro Carlo Giovanardi che, attraverso la Prefettura stessa, aveva chiesto un chiarimento al ministro. Una richiesta che partiva dai casi di numerose donne viste in centro storico a Modena con abbigliamento che ne copriva non solo totalmente il corpo ma anche il viso, ad esclusione degli occhi, ovvero con la versione più 'estrema' del Niqab.

Il principio giuridico ribadito (e che come tale non entra nel merito della questione politica legata ad una eventuale imposizione del velo integrale), ribadito nelle risposta del Ministro, richiama l’articolo 19 della Costituzione, che tutela la libertà religiosa “in qualsiasi forma”, e ricorda che la Corte costituzionale ha sempre subordinato eventuali limitazioni a una legge dello Stato e a comprovate esigenze di ordine pubblico.
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Da qui la conclusione: allo stato attuale, nessuna norma vieta burqa e niqab, e nessuna ordinanza locale può introdurre divieti che spettano esclusivamente al legislatore nazionale.

Il contesto normativo
Il documento ricostruisce anche il significato delle norme spesso evocate nel dibattito politico. L’articolo 5 della legge 152 del 1975 vieta l’uso di mezzi che impediscano il riconoscimento solo in assenza di un giustificato motivo. La giurisprudenza ha stabilito che la motivazione religiosa costituisce, di norma, proprio quel giustificato motivo. L’articolo 85 del TULPS, che vieta di comparire mascherati, è invece riferito a travestimenti festivi e non può essere applicato automaticamente agli indumenti religiosi.

Il Consiglio di Stato ha più volte annullato ordinanze dei sindaci che tentavano di vietare il velo integrale, definendole atti privi di fondamento giuridico e spesso connotati da finalità politiche o culturali. Anche i giudici penali hanno escluso che il semplice uso del burqa integri un reato: l’unico limite è l’obbligo di collaborare all’identificazione, sollevando temporaneamente il velo quando richiesto dalle forze dell’ordine.

La Prefettura cita anche la Consulta per l’Islam italiano, che riconosce la legittimità dell’abbigliamento religioso purché non impedisca in modo assoluto il riconoscimento della persona.
Eventuali interventi normativi, si sottolinea, dovrebbero essere formulati in modo neutro, riferendosi all’occultamento del volto e non a una specifica religione, per evitare discriminazioni.

In definitiva l’uso del burqa e del niqab non è vietato, ma chi li indossa deve comunque sottoporsi ai controlli di identificazione. Il bilanciamento tra libertà religiosa e sicurezza si realizza qui, nella possibilità per le forze dell’ordine di chiedere la temporanea rimozione del velo quando necessario.

La Prefettura conclude ricordando che nelle manifestazioni pubbliche il divieto di coperture integrali del volto è assoluto, mentre in ogni altro contesto l’ordinamento tutela la libertà religiosa, imponendo solo il rispetto delle procedure di identificazione. Una risposta che chiude il fronte giuridico, ma lascia aperto – inevitabilmente – quello culturale e politico, che resta terreno di confronto pubblico e non di interpretazione normativa.

La questione culturale e religiosa
Ma proprio questa impostazione rigorosamente tecnica mette in luce ciò che per forza di cose, ovvero proprio perché tecnica, la risposta non affronta. Il documento non entra nel merito delle questioni culturali, sociali e di genere che spesso accompagnano il dibattito sul velo integrale.
Non considera il tema della possibile imposizione familiare o comunitaria, né quello della condizione di subordinazione femminile, tema che rimane fortemente dibattuto soprattutto in una società che fa della lotta alla discriminazione di genere una priorità.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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