'Ritenuto che il comportamento del calciatore Mirko Uva, così come delineato nella fase delle indagini e precisato in sede di audizione dello stesso calciatore, debba essere considerato in stretta correlazione alla gara del 2 febbraio 2025 indipendentemente dall’effettiva distanza dall’impianto sportivo dei luoghi nei quali è avvenuta l’appropriazione della pistola scacciacani e poi l’esplosione degli spari a scopo intimidatorio - si legge nella sentenza -. Considerata ugualmente correlata alla suddetta partita la condotta del fratello del Sig. Mirko Uva che va inteso a tutti gli effetti come un sostenitore della società ospitante Cabassi Union Carpi, ritenuta pertanto comprovata la responsabilità del calciatore Mirko Uva per non aver osservato i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva; ritenuto altresì che il comportamento del calciatore Mirko Uva sia assimilabile a una condotta violenta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva e che da tale comportamento sia anche derivato un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica; considerato che nel comportamento tenuto prima e dopo il deferimento dal suddetto calciatore è ravvisabile la sussistenza di un concorso di circostanze attenuanti per aver egli agito sotto l’influenza di un fatto ingiusto altrui, per avere nella fase delle indagini ammesso il fatto così agevolando l’attività dell’organo inquirente, per essersi presentato personalmente all’odierna udienza ammettendo con franchezza le proprie colpe, rispondendo senza reticenza a tutte le domande postegli e manifestando un rincrescimento per quanto fatto che è apparso sincero e al quale questo organismo di disciplina sportiva intende dar credito. Ritenuto che ai fini disciplinari la società ASD Cabassi Union Carpi debba rispondere del comportamento e del proprio tesserato Mirko Uva e del fratello di costui che ne ha agevolato il compimento del fatto, valutato che anche a favore della Cabassi Union Carpi sono ravvisabili circostanze attenuanti per aver fattivamente agito al fine di attenuare le conseguenze dell’illecito commesso dal proprio tesserato e dal proprio sostenitore. Per tutti i suddetti motivi delibera di infliggere al calciatore Mirko Uva la squalifica di anni uno e alla società Asd Cabassi Union Carpi l’ammenda di 1.000 euro'.
Matteo Pierotti




