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La giustizia e la mediazione a confronto nel post Covid

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Gli organismi, quindi, possono avvalersi dei comuni sistemi di videoconferenza purchè vi sia l'espresso consenso delle parti


La giustizia e la mediazione a confronto nel post Covid
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Tre cose sono certe, si dice: la morte, le tasse e la lentezza pachidermica della giustizia Italiana. Non bastasse, la pandemia del Covid-19 ne ha rallentato ulteriormente l’iter. Più che di gradi di giudizio si parla di gironi danteschi, aggiungiamo tutte le misure precauzionali stabilite dal decreto legge Cura Italia (18/2020) e avremo la costante che caratterizza le udienze civili: il rinvio.

Non contenti, in una fase in cui in molte realtà produttive hanno riconsiderato il tradizionale periodo feriale, i tribunali italiani hanno sospeso l’attività per il periodo agostano. In tutto questo ci si poteva aspettare che la macchina giudiziaria ripartisse più forte che mai in settembre? Anziché dare risposte avventate onde evitare di voler fare i facili profeti della discordia (anche se sarebbe più corretto dire profeti del realismo), proponiamo una soluzione rapida, non del tutto indolore, ma sicuramente efficace e, soprattutto economica: la Mediazione Civile e Commerciale.

  La Mediazione è in vigore in Italia dal 2010 ed è un sistema alternativo per la risoluzione delle controversie tra privati. È  un metodo efficace in cui le parti possono trovarsi, ragionare assieme e, sempre assieme, trovare un accordo soddisfacente per entrambe, senza dover aspettare tempi biblici (armandosi della pazienza di Giobbe) e, soprattutto, senza spendere fiumi di quattrini.

Il tutto con il supporto del proprio legale di fiducia, il quale, lasciato finalmente in un angolo il motto “causa che pende causa che rende” e, noi tutti, consapevoli che in media, l’onorario per la mediazione è inferiore di circa la metà rispetto a quello previsto dai parametri ministeriali per l’attività di giudizio, potrà approfittare di questo nuovo filone dorato, fatto di soluzioni semplici e ragionate e dai costi contenuti, ottenendo indubbi vantaggi per sé e per il cliente.

Ma la mediazione richiede la presenza delle parti come un normale processo? E con le misure anti Covid come si fa?

In effetti la mediazione si svolgerebbe, al pari di un giudizio ordinario, alla presenza della figura super partes del mediatore; tuttavia, fin dalla sua introduzione, la mediazione ha previsto lo svolgimento in modalità telematica; la quale, con le procedure di prevenzione anti contagio, è stata incentivata nel decreto Cura Italia grazie all’introduzione nell’articolo 83, del comma 20-bis che contiene tre norme che alleggeriscono i vincoli informatici per gli incontri di mediazione a distanza, senza pregiudizio per l’efficienza della procedura e per la tutela della riservatezza e dei dati personali: in pratica è sufficiente il  consenso preventivo delle parti coinvolte nel procedimento.

Il ministero della Giustizia ha precisato che fino al 31 luglio 2020 tutti gli organismi di mediazione «potranno svolgere la mediazione telematica, dotandosi di sistemi di videoconferenza, anche in assenza di apposita previsione nel proprio regolamento di procedura». Poi, con disposizioni strutturali, si prevede che anche dopo il 31 luglio 2020 gli incontri di mediazione potranno essere svolti «con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica mediante sistemi di videoconferenza». Oggi più che mai, viste le continue disposizioni legate al Covid-19 diventa importante valutare questa possibilità.

Gli organismi, quindi, possono avvalersi dei comuni sistemi di videoconferenza purché vi sia l’espresso consenso delle parti, che diviene stabilmente l’unico presupposto necessario per l’attivazione della modalità di incontro a distanza.

Un dettaglio non piccolo è quello relativo alla firma digitale, fondamentale quando le procedure avvengono in maniera telematica. “L’avvocato” recita il testo “che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto e apposta in calce al verbale e all’accordo di conciliazione». Inoltre, la norma prevede che il verbale della mediazione, svoltasi in videoconferenza, sia «sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell'accordo» di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 28/2010.

La diffusione della modalità telematica può facilitare l'effettività della mediazione. Quindi le parti potranno valutare se optare per la telematica. Non solo. Nell’ambito della contrattualistica, ad esempio, sin dalla stesura del contratto tra le parti è caldamente suggerito prevedere la clausola di mediazione.

Mentre, qualora la mediazione sia obbligatoria, anche i Giudici, nel disporre la mediazione, potranno sollecitare le Parti e gli Avvocati a utilizzare sistemi di comunicazione a distanza, a tutela della salute dei partecipanti e senza pregiudizio alcuno per la procedura.

In tutto questo la Camera di Mediazione Nazionale di Modena è operativa!

Mette a disposizione il selezionato Team di Mediatori pronto a guidare persone, imprese, avvocati e ogni figura professionale, in questo innovativo sistema di risoluzione delle controversie.

In un momento storico in cui la certezza del diritto (quindi il diritto stesso ad avere un veloce e giusto processo) sta venendo meno, vi incitiamo a non desistere. Andiamo, anzi venite tutti a mediare! Noi non ci fermiamo, perché il supporto telematico è la nostra punta di diamante.

Stefano Bonacorsi - Referente Camera di Mediazione Nazionale sede di Modena


Redazione Pressa
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La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, ..   Continua >>


 
 
 
 

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