Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente.
Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di
modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.
Per non avere aspettato il termine dei 5 anni previsti dall'ultimo conferimento dei servizi nell'Unione, il Comune di Mirandola non potrà formalmente uscire dall'Unione dei Comuni dell'area Nord come sancito dalla Delibera approvata dal Consiglio Comunale del 29 giugno 2020. A stabilirlo è la sentenza del Tar dell'Emilia-Romagna pubblicata oggi, che ha accolto il ricorso presentato dall'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord contro la scelta dell'amministrazione di Mirandola di uscire.
Una sentenza che fa seguito ad un altra, che già era significativa sul possibile orientamento dei giudici, quella arrivata dal Consiglio di Stato che nelle scorse settimane aveva bocciato la richiesta dell'Amministrazione comunale di Mirandola di annullamento della sospensiva del TAR circa l'uscita dall'Unione dei Comuni dell'Area Nord. Punto che in sostanza confermava la decisione del Tribunale Amministrativo che con la sospensiva aveva congelato la 'Mirandolexit', in vista dell'udienza del 9 febbraio per discutere della scelta del comune modenese arrivata oggi a sentenza.
Che afferma sancisce sancisce il principio espresso dall'art. 19 comma 4 e 24 comma 6 della L.R. n. 21/2012 che regola la durata dell’adesione dei Comuni all’Unione, e che prevede che 'la facoltà di revoca/recesso (attesa l’identità di ratio al fine di garantire la coerenza nel funzionamento dell’Unione) non possa essere esercitata prima che siano trascorsi cinque anni dall’ultimo conferimento di funzioni e servizi). Tempistica che il Comune di Mirandola non avrebbe rispettato'
In sostanza la questione più che di merito politico sarebbe di sostanza tecnica. Ovvero, la sentenza del Tar non mette in discussione la facoltà del Comune di uscire dall'Unione, ma sancisce che questa debba avvenire non prima nei tempi definiti. Ovvero 5 anni dall'ultimo conferimento di servizi. Unica deroga a questa tempistica, ovvero ad una uscita anticipata rispetto ai 5 anni, sarebbe stata possibile nel caso in cui ci fosse stato l'accordo degli altri comuni aderenti.
E nel, caso di Mirandola e dell'Unione comuni modenesi area nord, non solo questo non è successo, ma è avvenuto l'esatto contrario. Con i comuni che hanno presentato ricorso avverso alla decisione del Comune di Mirandola. Il pronunciamento definitivo del Tar mette fine al percorso di uscita iniziato lo scorso anno, e sancito politicamente dall'approvazione della delibera di uscita da parte del Consiglio Comunale, del giugno scorso. Annullata dal Tar stesso. Una sentenza rispetto la quale il Comune potrebbe presentare ricorso al Consiglio di Stato. Questa è almeno l'ipotesi alla quale in merito alla sentenza di oggi, fa riferimento l'Onorevole Lega Guglielmo Golinelli. 'Con il precedente pronunciamento il Tar aveva già mostrato una posizione contraria alle ragioni di Mirandola. Non avevamo quindi grandi aspettative per oggi. Fatto sta che la sentenza si basa su un aspetto tecnico, e contestabile, relativo alla tempistica dell'uscita, e che nulla toglie alla volontà e all'orizzonte politico che vede e vuole Mirandola fuori dall'Unione'
Redazione Pressa
La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, .. Continua >>