Nel pronunciamento vengono sostanzialmente rigettate le motivazioni con cui gli 8 comuni che oltre a Mirandola fanno parte dell'Unione e della stessa Regione, si erano opposti alla scelta del Comune stesso. A quest'ultimo è stata riconosciuta l'autonomia decisionale di uscire dall'Unione.
Una scelta, quella di lasciare l’UCMAN, votata dalla maggioranza in occasione di tre sedute consigliari tenutesi esattamente due anni fa, nel giugno del 2020. Decisione però, impugnata da parte dei Comuni aderenti all’UCMAN, dalla Regione Emilia Romagna e portata al TAR, che aveva provvedeva alla sospensione del recesso. Le motivazioni espresse in merito, da parte del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, a detta dell’Amministrazione Mirandolese poco convincenti, avviavano così l’iter per il ricorso al Consiglio di Stato.
In attesa della sentenza e dopo la trattativa con l’Unione per la definizione dell'uscita di Mirandola dall’UCMAN, il Comune aveva quindi proceduto con la gestione autonoma di diversi servizi quali: Tributi, Polizia Locale, Ambiente e Suap (Sportello Unico delle Attività Produttive).
Oggi dunque l’epilogo della vicenda con il pronunciamento del Consiglio di Stato che - afferma l'Amministrazione in una nota 'sancisce di fatto il recesso di Mirandola dall’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord, nonché l’affermazione delle ragioni del Comune medesimo - su UCMAN e nei confronti della Regione Emilia Romagna sostenitrice a torto delle ragioni dell’Unione – confermando la correttezza degli atti e del metodo portati avantidal Comune di Mirandola'.
Riconosciute le prerogative costituzionali e l'autonomia del Comune
Nelle motivazioni a supporto del pronunciamento del Consiglio di Stato vengono ribadite prerogative del Comune che superano di fatto la legislazione regionale che regola le Unioni dei Comuni.
'L’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali - scrive il Consiglio di Stato - comprime la potestà regolamentare dei comuni riconosciuta, dall'art. 117, comma 6 Cost., 'in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite'.
I comuni devono perciò potersi riappropriare in qualsiasi momento delle funzioni loro riservate dai precetti costituzionali, in base a decisioni connotate da ampissima discrezionalità [....] Il principio costituzionale dell’autonomia comunale costituirebbe dunque limite alla potestà legislativa residuale delle Regione volta a disciplinare le forme associative tra Comuni. La deliberazione consiliare impugnata è, pertanto, espressione dell’autonomia organizzativa del Comune ed ha natura di atto di alta amministrazione, costituente “espressione al massimo livello di organizzazione amministrativa della funzione pubblica” (così di recente Cons.
Ucman: 'L'Unione continuerà ad operare anche se chiamata a decidere su Mirandola senza rappresentanti del Comune'
'L'uscita di Mirandola dall'Unione comunale era una delle possibilità che avevamo considerato, quindi non ci sorprende più di tanto – dichiara a nome della Giunta il Presidente dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Alberto Calciolari – e per questo la macchina amministrativa degli otto comuni che rimangono non si fermerà di certo. È dovere di tutti evitare che ci siano contraccolpi negativi a discapito della gestione dei servizi dell'Unione, con l'obiettivo di evitare disservizi ai cittadini. Da tempo l'Unione vede un importante rinnovamento e una riorganizzazione del personale, con ottimi professionisti. Proprio con loro, e con il supporto dei legali che ci hanno accompagnato in questo percorso giudiziario, attueremo una ricognizione dei vari servizi che, da una prima lettura della decisione del Consiglio di Stato, rimarranno comunque sotto la gestione dell'Unione comunale.



