La revoca del sequestro dei cantieri edilizi fermati nel Parco della Rimembranza fu disposta nel giugno 2017, con la sentenza di assoluzione. Stupì che non fossero immediatamente ripresi i lavori. Ma il Pubblico Ministero aveva proposto l’appello e non era follia supporre che la Corte di Bologna avrebbe capovolto la decisione fondata dichiaratamente sulla mancata prova della norma oggetto della contestata violazione (proprio così: “Nel processo de quo non è stata raggiunta la prova certa di quale fosse la normativa applicabile in ragione della classificazione della zona interessata e delle opere di cui al progetto di riqualificazione”). La prudenza suggeriva dunque di confidare nei tempi della giustizia e attendere che maturasse la prescrizione dei due reati contestati (sono contravvenzioni). E irreparabilmente la prescrizione ha appunto chiuso la vicenda nello scorso gennaio.
E’ grave offesa alla magistratura lasciare intendere (come non si è trattenuto dal fare, in una recente dichiarazione alla stampa, l’assessore di allora) che il Pubblico Ministero (richiedendo il sequestro dei cantieri edilizi per reati procedibili d’ufficio ed esercitando poi l’azione penale), il Gip (disponendo il sequestro), il Tribunale del riesame, tre magistrati (confermando la misura cautelare) si siano fatti strumento della “fanatica e insensata volontà di Italia
Nostra e del suo presidente”.Ricordiamo perché il Gip diede il sequestro: “Non v’è dubbio che l’autorità comunale abbia rilasciato i permessi edificatori in contrasto con il citato art.13.21 [norma del vigente piano regolatore], consentendo all’interno del parco l’inserimento di edifici in elevazione aventi carattere stabile in luogo dei preesistenti chioschi aventi strutture non stabilmente ancorate al suolo […], significativamente aumentata la superficie coperta”. E poi “… i permessi edificatori debbono ritenersi illegittimi [anche perché] l’area è riconosciuta come di interesse culturale di appartenenza pubblica [… e] ad essa è applicabile ogni disposizione del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 [il codice dei beni culturali] che prevede esclusivamente interventi di manutenzione e restauro e non certo interventi modificativi della situazione preesistente”.
E leggiamo perché il Tribunale del riesame confermò il sequestro: “… la progettazione di una serie di strutture da adibire ad esercizi pubblici per la somministrazione di cibi e bevande indipendentemente dai cicli dei giorni e delle stagioni possono configurare profili di danneggiamento di bene culturale e di destinazione di esso ad uso incompatibile con il suo carattere storico”.
Era il Parco consacrato alla memoria dei novecentosessanta cittadini modenesi caduti nella Grande Guerra, a ciascuno dedicato uno specifico apposito albero. Non si dica più, anche ufficialmente, che questo è il Parco della Rimembranza. Lo si cancelli dall’elenco dei pubblici monumenti (tali sono per legge del 1926 i parchi della rimembranza).
Italia Nostra sezione di Modena
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