
Il procuratore nella nota riporta anche in estratto il dispositivo della suddetta sentenza della Suprema Corte nella quale si 'annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo b), nei confronti di Verrini Nicola, Ferrandino Massimo e Casari Roberto per essere detto reato estinto per prescrizione ed elimina, quanto al Casari, la relativa pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso di Casari Roberto. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Cpl Concordia Soc. Coop con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta i ricorsi di Simone Francesco e Rinaldi Maurizio che condanna al pagamento delle spese processuali'.
'Pertanto, alla luce dei dati processuali oggettivi e definitivi, non sono esatte le notizie pubblicate in questi giorni su alcuni organi di informazione, secondo i quali 'la quasi totalità delle accuse mosse dalla Procura di Modena si sono rivelate prive di fondamento dopo diversi gradi di giudizio' e 'non vi fu istigazione alla corruzione, Casari e Verrini condanna annullata' - continua il procuratore capo -. Invero l’iniziale imputazione di corruzione per esercizio della funzione, veniva riqualificata dai Giudici d’Appello in “istigazione alla corruzione”, reato che la Corte di Cassazione ha infine dichiarato prescritto per il decorso del tempo, e non per insussistenza della condotta illecita. Quanto ai reati fiscali, la sentenza di Appello aveva già escluso, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Modena, il delitto di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti assolvendo sul punto l’imputato Casari Roberto, confermando la condanna del predetto e di Simone Francesco e Rinaldi Maurizio per il delitto di emissione di fatture per operazioni ineistenti; detta condanna è stata confermata dalla cassazione con la sentenza definitiva pronunciata il 27 aprile.



