Autocertificazione falsa, il giudice di Reggio: 'Non è reato, Dpcm incostituzionale'
'Illegittimità del Dpcm indicato per violazione dell'articolo 13 della Costituzione con conseguente dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale Dpcm'
Inoltre, 'sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l'obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale'. Ed è a questo punto che il giudice reggiano chiama in causa l'articolo 13 della Costituzione, secondo cui le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su 'atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge'. Da questo principio il Gup desume due corollari. Il primo 'è che un Dpcm non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge'. Il secondo corollario è invece quello secondo il quale 'neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l'obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini, posto che l'articolo 13 della Costituzione postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto'. In terzo luogo, 'poichè trattasi di un Dpcm, cioè di un atto amministrativo, il giudice ordinario non deve rimettere la questione di' legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo'.
Infine, motiva ancora la sentenza, 'non può neppure condividersi l'estremo tentativo dei sostenitori, ad ogni costo, della conformità a Costituzione dell'obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il Dpcm sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della libertà di circolazione secondo l'articolo 16 della Costituzione e non della libertà personale'. Infatti, 'come ha chiarito la Corte Costituzionale la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi il cui accesso puo' essere precluso, perchè ad esempio pericolosi, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare'. Quando invece 'il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone, allora la limitazione si configura come vera e propria limitazione della libertà personale'. In conclusione, sentenzia De Luca, 'deve affermarsi la illegittimità del Dpcm indicato per violazione dell'articolo 13 della Costituzione con conseguente dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale Dpcm'. I due imputati sono quindi stati assolti con formula piena perchè 'costretti a sottoscrivere un'autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima'.
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