Referendum, sì o no? La riforma viene raccontata come uno scontro epocale tra garantismo e difesa della Costituzione. In realtà è molto più prosaica. La destra spera di portare a casa un trofeo storico – il coronamento di un sogno coltivato per trent’anni da Silvio Berlusconi. La sinistra, al contrario, spera di trasformare il referendum in un voto politico contro Giorgia Meloni – una rivincita tardiva dopo la distruzione politica di Matteo Renzi nel referendum del 2016.
Il risultato è un dibattito pieno di slogan e povero di diritto. Con speculazioni poco fondate. Si dice che molte delle idee oggi demonizzate siano state sostenute in parte dalla sinistra, e in parte è vero. Nel 1997 la Commissione bicamerale presieduta da Massimo D’Alema propose due carriere separate e due Consigli superiori distinti. E da lì in poi il tema della separazione delle funzioni tra giudici e pm è stato inserito più volte nei programmi e nei dibattiti parlamentari, passando da Francesco Rutelli al secondo governo di Romano Prodi, con il DDL di Clemente Mastella, fino allo stesso Renzi. Però si parlava di separazione delle funzioni, non delle carriere. E infatti la riforma Cartabia ha già limitato fortemente il passaggio tra pubblico ministero e giudice.
Oggi quel passaggio può avvenire una sola volta nella vita professionale.Poi c’è il grande equivoco storico. Da una parte si dice che l’unificazione delle carriere nasce con il fascismo. Dall’altra si sostiene che separarle snaturerebbe il sistema italiano. In realtà entrambe le posizioni dimenticano un fatto essenziale: fino alla fine degli anni ottanta il processo penale italiano, rimasto al codice di procedura penale del 1930, era di impronta inquisitoria – o comunque mista con forte impronta inquisitoria.
Il cambio di paradigma arriva con il nuovo codice del 1988 e viene rafforzato nel 1999 con la riforma costituzionale del giusto processo. L’articolo 111 della Costituzione stabilisce il contraddittorio tra le parti davanti a un giudice terzo e imparziale. Ed è proprio questo articolo a definire l’architettura del processo penale contemporaneo, con le giuste tutele degli imputati. Un’architettura che la riforma oggi in discussione non modifica direttamente. Il pubblico ministero continua a essere parte della magistratura. L’autonomia dall’esecutivo resta scritta nella Costituzione. Il principio del giusto processo rimane intatto. Insomma, la disputa giuridica è molto meno apocalittica di quanto si racconti.
E poi c’è il dettaglio più paradossale. La separazione delle carriere compare anche nel celebre Piano di rinascita democratica elaborato negli anni Settanta da Licio Gelli per la loggia P2.
Eli Gold
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