Nel merito l'Art. 2. del testo, visionato in bozza dall'AdnKronos prevede che 'in qualsiasi atto o documento emanato da Enti pubblici o da altri enti finanziati con fondi pubblici o comunque destinati alla pubblica utilità, è fatto divieto del genere femminile per neologismi applicati ai titoli istituzionali dello Stato, ai gradi militari, ai titoli professionali, alle onorificenze, ed agli incarichi individuati da atti aventi forza di legge'.
E al successivo art. 3 si pone il 'divieto del ricorso discrezionale al femminile o sovraesteso od a qualsiasi sperimentazione linguistica', ricordando che 'è ammesso l’uso della doppia forma od il maschile universale, da intendersi in senso neutro e senza alcuna connotazione sessista'. Nel finale art. 4 (Sanzioni) si legge come 'la violazione degli obblighi di cui alla presente legge comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro'.
Per il senatore occorre 'scongiurare che la legittima battaglia per la parità di genere, al fine di conseguire visibilità e consenso nella società ricorra a questi eccessi non rispettosi delle istituzioni'.



