Il dibattito si è tutto concentrato sulla frase relativa alla 'comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l’autore a commettere il fatto-reato', ma come arrivano i giudici, che comunque hanno condannato Montefusco a 30 anni di galera, a parlare di 'comprensibilità'.
Quanto emerge dalla lettura delle 213 pagine della sentenza è ben più articolato.
La Corte di Assise evidenzia ad esempio come 'la relazione tra il padre e la madre, anche in occasione dei litigi, non fosse mai stata caratterizzata dal predominio e dalla prevaricazione dell’uomo sulla donna, dal momento che i litigi nascevano e si realizzavano a seguito di continue condotte di disturbo e di aggressività che partivano dalle due donne fino a divenire reciproche e conseguenziali'.
Questo clima, 'fatto di odio reciproco, dispetti sempre più disumani ed insopportabili e continua tensione – emerge dalla testimonianza del figlio come un bagno di esasperata conflittualità e ha senza ombra di dubbio costituito il fertile terreno da cui è nata e si è sviluppata la tragedia finale'. 'La convivenza in casa Montefusco era caratterizzata dalla integrazione reciproca delle condotte vessatorie, determinanti in capo a tutti i soggetti conviventi uno stato di profondissimo malessere, di sofferenza, privazioni e umiliazioni incompatibili con le ordinarie condizioni di vita di un normale nucleo familiare'.
La sentenza elenca poi 'tutti quegli abituali dispetti che le due donne infliggevano al Montefusco impedendogli di dormire nel proprio letto; di utilizzare i bagni della propria abitazione; di prendere un caffè; di muoversi liberamente nella propria casa le cui camere venivano chiuse a chiave; e persino di orinare nel water; di essere costantemente ripreso con le videocamere dei telefoni cellulare; di essere usualmente minacciato e invitato a lasciare la propria abitazione; di essere aggredito anche fisicamente riportandone le lesioni refertate come in atti, di essere infine sottoposto a continue e reiterate denunce ed all’intervento ormai abituale dei CC presso l’abitazione'.
La Corte osserva dunque come 'il quadro che emerge dalla situazione – che vede porre in essere maltrattamenti reciproci tra conviventi – appaia, dunque, radicalmente diverso da quello in cui, attraverso il maltrattamento unilaterale si determina in capo alla persona offesa un ineludibile stato di assoluta sudditanza fisica e psicologica'.
Anche per questo la Corte di Assise non ha riconosciuto le circostanze aggravanti a partire da quella dei dei futili motivi perché 'il movente che ha portava l’imputato a sopprimere le due donne in passato amate non può essere ricondotto e ridotto a un mero contenuto economico avente ad oggetto il valore della villa; lo stesso è piuttosto da riferirsi alla condizione psicologica di profondo disagio, di umiliazione e di enorme frustrazione vissuta dall’imputato, a cagione del clima di altissima conflittualità che si era venuto a creare nell’ambito del menage coniugale e della concreta evenienza che lui stesso dovesse abbandonare l’abitazione familiare e con essa anche il controllo e la cura dell’amato figlio ragioni queste che non possono assolutamente considerarsi né futili né, tantomeno, abiette'.
Qui la sentenza


