È l'equivoco che ha tenuto banco in Prefettura a Modena a danno di Azeem Athar, cittadino pachistano che si è visto negare la cittadinanza italiana ma che, adesso, ha vinto al Tar. Il suo ricorso contro il ministero dell'Interno, difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna e ora pronto a pagargli 3.000 euro di spese di giudizio, oltre ai costi accessori di legge, è stato accolto dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, presieduto dal giudice Andrea Migliozzi.
Il caso è stato riportato dall'agenzia Dire. Il pachistano aveva presentato ricorso al Tar per annullare il decreto della Prefettura di Modena del 5 settembre del 2018 con il quale, prima, è stata dichiarata inammissibile la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata già il 28 maggio del 2015, e, poi, con cui è stata respinta l'istanza di annullamento in sede di autotutela dello stesso provvedimento di inammissibilità, avanzata dal diretto interessato l'11 settembre 2018. Nella vicenda non manca inoltre un ricorso precedentemente presentato al giudice ordinario, dichiarato inammissibile per 'difetto di giurisdizione'. Il pachistano non si è arreso e0, ritenendo illegittimi i provvedimenti prefettizi impugnati per 'violazione e falsa applicazione' di diversi articoli di legge, ha sostenuto in particolare che, in realtà, non vi sia alcuna 'discrasia' sul suo luogo di nascita, che è all'origine della dichiarazione di inammissibilità della domanda presentata per ottenere la cittadinanza italiana 'per naturalizzazione'.
Nella sentenza del Tar (visionata dalla 'Dire'), tra l'altro, si legge che il ricorrente aveva comunicato alla Prefettura che avrebbe inviato tutta la documentazione ufficiale, non appena fosse stata fornita dalle autorità pachistane. Tuttavia, il Palazzo del governo di Modena non ha dato 'alcun seguito e riscontro' a quanto osservato dal cittadino pachistano nell'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di inammissibilità, anzi 'ribadendo pedissequamente la propria precedente determinazione negativa'. Soprattutto, la Prefettura avrebbe dovuto concedere all'interessato almeno i 30 giorni previsti dal relativo procedimento per potere integrare quanto allegato all'istanza, 'fornendogli, altresì, le opportune indicazioni del caso', ma questo dunque non è accaduto.

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