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Scuole chiuse, il Tar boccia l'ordinanza della Regione Emilia Romagna

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I giudici del Tar emiliano-romagnolo hanno accolto il ricorso presentato da 21 genitori e quindi sospeso l'efficacia dell'ordinanza firmata da Bonaccini


Scuole chiuse, il Tar boccia l'ordinanza della Regione Emilia Romagna
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L'ordinanza della Regione Emilia-Romagna che stabiliva, per le scuole superiori, la didattica a distanza fino a sabato 23 gennaio 'va immotivatamente (e in definitiva ingiustificatamente) a comprimere in maniera eccessiva (se non a conculcare integralmente) il diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola quale luogo di istruzione e apprendimento culturale nonchè di socializzazione, formazione e sviluppo della personalità'. Questo scrivono i giudici del Tar emiliano-romagnolo, che hanno accolto il ricorso presentato da 21 genitori e quindi sospeso l'efficacia dell'ordinanza firmata lo scorso 8 gennaio dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini. L'atto della Regione 'non si sottrae ai profili di illegittimità fondatamente dedotti' dai ricorrenti, secondo il Tribunale amministrativo, che rileva un 'eccesso di potere per insufficienza ed illogicità di motivazione e difetto di istruttoria'.

In particolare, si legge nel decreto, nel provvedimento 'non vi è riferimento a dati o indici specificamente e univocamente attinenti al settore della scuola secondaria di secondo grado'. Inoltre, proseguono i giudici, 'la rilevazione della situazione epidemiologica da cui trarrebbe linfa la misura si riferirebbe comunque ad un periodo temporale durante il quale le scuole secondarie erano chiuse da tempo (avendo peraltro parte ricorrente evidenziato come nelle scuole elementari e medie in funzione sul territorio regionale non si sarebbero verificati cluster o focolai di sorta)'. Ancora, tirano dritto i giudici del Tar, 'non sono indicati fatti, circostanze ed elementi di giudizio' che indurrebbero a ritenere probabile 'un incremento del contagio riferibile all'attività scolastica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado'.

 
Infine, il Tribunale amministrativo rileva che 'neppure è ventilata l'ipotesi secondo cui il virus si diffonderebbe nei siti scolastici distribuiti sul territorio regionale più che in altri contesti'.

Dunque, l'ordinanza 'va immotivatamente (e in definitiva ingiustificatamente) a comprimere in maniera eccessiva (se non a conculcare integralmente) il diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola quale luogo di istruzione e apprendimento culturale nonche' di socializzazione, formazione e sviluppo della personalita' dei discenti', condizioni di benessere che 'non appaiono adeguatamente assicurate con la modalità in Dad tramite l'utilizzo di videoterminali (di cui peraltro verosimilmente non tutta la popolazione scolastica interessata è dotata)'. E dal momento che 'l'adozione di misure' per fronteggiare 'situazioni di pur cosi' notevole gravità' come la pandemia da Covid-19 'non può spingersi al punto tale da sacrificare in toto altri interessi costituzionalmente protetti', come il diritto all'istruzione, e che 'l'amministrazione puo' agire con misure che incidono 'a monte' sul problema del trasporto pubblico e 'a valle' con misure organizzative come la turnazione degli alunni e la diversificazione degli orari di ingresso a scuola', il Tar ha deciso di accogliere il ricorso e di sospendere l'efficacia dell'ordinanza della Regione, fissando 'per la trattazione collegiale dell'incidente cautelare la camera di consiglio del 10 febbraio'.


Redazione Pressa
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