Emblematico l'ultimo caso in ordine di tempo e relativo al risarcimento di un lavoratore dipendente Ausl sospeso dalla attività perché si era rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione Covid. Provvedimento al quale si era opposto rivolgendosi al tribunale di Modena, chiedendo la dichiarazione di nullità del provvedimento di sospensione, il reintegro in servizio, oltre al risarcimento dei danni per la mancata retribuzione. Richiesta pienamente accolta dal giudice.
Con la sentenza del 18 luglio 2024, il tribunale aveva dichiarato illegittima la sospensione, ordinando all'Azienda di ripristinare il rapporto di lavoro e di versare tutti gli emolumenti non corrisposti, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
A seguito di questa sentenza, l'Azienda aveva già provveduto a liquidare la somma di 23.000 euro per emolumenti non pagati nel periodo di sospensione (dal 27 ottobre 2021 al 4 febbraio 2022), oltre a 2.765 euro per rivalutazione, 1.939 per interessi e 5.225 euro per spese legali. In sostanza, più di 10.000 euro in aggiunta allo stipendio base negato, per il tribunale ingiustamente, per mesi.
'Ma non sarebbe finita lì. Perché 'recentemente - si legge nell'atto dell'Ausl - si è resa necessaria un'integrazione dei conteggi, che ha portato a un ulteriore pagamento di 578 euro, di cui 509 a titolo di saldo produttività. Comprendente anche 32 per rivalutazione e 36 euro per interessi'.
Il Direttore del Servizio Ausl ha quindi riaperto il fascicolo, deliberato di procedere con il pagamento e di contabilizzarlo sul conto patrimoniale “Fondo Rischi per contenzioso personale dipendente”, impattando il bilancio dell’esercizio 2024. Non è ancora dato a sapere quanti siano stati, nel distretto sanitario di Modena, gli operatori non vaccinati (erano la maggioranza dopo la fine dell'obbligo quelli che non avevano proceduto con le dosi consigliate), poi sospesi dal lavoro, reintegrati dopo il termine dell'obbligo vaccinale, ed eventualmente risarciti a seguito di ricorso.
Un atto che arriva ad un giorno di distanza dalla sentenza della giudice del lavoro di Velletri, che ha riconosciuto la completa illegittimità della sospensione dal lavoro, dando ragione alla donna che aveva presentato il ricorso alla società San Raffaele che aveva sospeso l’operatrice sanitaria. Con un presupposto alla base altrettanto significativo: 'I vaccini non erano idonei a proteggere la salute pubblica'. Una sentenza che demolisce anche i presupposti su sui si era fondata la campagna dell'ex presidente Draghi.
Gi.Ga.


