La sentenza del giudice
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. 41 del 15/10/2025 ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Virtus Castelfranco Calcio, con il quale si chiede la ripetizione della gara in oggetto a causa di un presunto errore tecnico dell’arbitro. A detta dell’istante il Direttore di gara, avrebbe erroneamente espulso il portiere della società reclamante, poiché quest’ultimo avrebbe toccato con le mani il pallone all’interno dell’area di porta a seguito di un retropassaggio effettuato da un proprio compagno di squadra. In conseguenza di quanto precede la Soc. Virtus Castelfranco avrebbe giocato con un giocatore in meno per tutto il rimanente tempo di gioco. Considerato che nel supplemento, rilasciato su richiesta di questo Giudice Sportivo, il Direttore di gara ha espressamente dichiarato di avere erroneamente espulso il portiere, così come sostenuto dalla società reclamante. Considerato, pertanto, che in virtù di quanto precede le circostanze addotte in reclamo emergono dal referto arbitrale, nonché dal supplemento rilasciato dall’arbitro, a cui deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata. Osserva questo Giudice Sportivo: 2142 2142 L’art. 65 comma 1 del C.G.S. alla lett. b stabilisce che: “i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”.La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico.
P.T.M.
Visto anche l’ art. 10 C.G.S Questo Giudice Sportivo, conseguentemente delibera
-la ripetizione della gara, a tal fine trasmette gli atti alla Segreteria del C.R.E.R. per quanto di competenza;
-di non addebitare il previsto contributo alla Soc. Virtus Castelfranco Calcio.
Matteo Pierotti



